Ordinanza del 21 settembre 2007 emessa dal Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Italiano Antonino Ambiente - Rifiuti - Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento - Esclusione dell'obbligo di iscrizione per l'imprenditore che a titolo professionale trasporti rifiuti non pericolosi per conto proprio - Consegu...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Italiano Antonio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 20 maggio 1964, avverso l'ordinanza in data 4-12 luglio del Tribunale di Messina, con cui e' stata respinta la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo emesso il 10 giugno 2005 dal G.i.p. presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

Sentita la relazione effettuata dal consigliere Luigi Marini;

Udito il pubblico ministero nella persona del cons. Guglielmo Passacantando, che ha concluso, in via principale, per la non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalita' con riferimento alla normativa introdotta con il d.lgs. n. 152 del 2006; in subordine per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

R i l e v a

  1. - Con atto depositato il 22 luglio 2005 il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 4-12 luglio 2005 con cui il Tribunale di Messina ha respinto la richiesta di riesame presentata contro il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto relativo ad un autocarro che trasportava materiale edile di scarto senza le previste autorizzazioni.

    Il g.i.p. ha ritenuto sussistere i presupposti del sequestro con riferimento al reato di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi previsto dall'art. 51, comma primo, del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo riferimento anche alle diverse ipotesi di reato previste sia dal successivo comma terzo, e cioe' l'ipotesi di gestione di discarica abusiva, reato cui concorrono anche le condotte di approvvigionamento del materiale poi conferito, sia dal comma secondo, sotto il profilo dello smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da attivita' di impresa.

  2. - Avverso tale provvedimento l'odierno ricorrente ha proposto richiesta di riesame sostenendo, in primo luogo, che egli fu sottoposto a controllo da parte della Guardia di Finanza mentre era alla guida di un automezzo della propria ditta che percorreva una via centrale di Barcellona Pozzo di Gotto. Mancherebbe, dunque, qualsiasi elemento che relazioni il materiale trasportato con una qualche discarica abusiva, dovendosi piuttosto prendere atto del fatto che il materiale era destinato alla discarica autorizzata gestita dalla ditta L.F. Recuperambiente. In secondo luogo, si sarebbe in presenza di trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi, cosi' che non sussisterebbero i presupposti del reato previsto dal primo comma dell'art. 51, citato, che si applica solo a chi trasporta materiale non pericoloso prodotto da terzi. Infine, contesta la legittimita' del provvedimento in quanto costituirebbe reiterazione di atto di convalida di sequestro che aveva perduto efficacia perche' decorsi inutilmente i termini di legge.

  3. - Il Tribunale, richiamate e fatte proprie integralmente le motivazioni del provvedimento emesso dal g.i.p., dopo avere respinto l'eccezione preliminare relativa alla reiterazione del provvedimento di sequestro da parte del giudice, ha ritenuto sussistere il fumus del reato previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997. Afferma il tribunale che le modalita' non regolari del trasporto dei rifiuti (assenza del formulario recante, tra l'altro, le indicazioni circa la provenienza e la destinazione) risultano in contrasto con la possibilita' che gli stessi venissero accettati da qualsiasi discarica autorizzata, e che le dichiarazioni della persona trasportata sul mezzo, un dipendente del sig. Italiano, nella loro genericita' non confermerebbero la prospettiva di un trasporto in discarica autorizzata.

  4. - Avverso l'ordinanza del tribunale e' stato presentato, in data 22 luglio 2005, ricorso per cassazione che si fonda su plurimi motivi.

    Con primo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, lettera b) c.p.p. per errata applicazione dell'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997 e violazione dell'art. 606, lettera e) c.p.p. per manifesta illogicita' del provvedimento. Posto che il sig. Italiano trasportava in proprio materiali edili di scarto, e quindi rifiuti non pericolosi, non sussisterebbe per lui alcun obbligo di autorizzazione al trasporto, che, invece, sussiste con riferimento ai rifiuti pericolosi anche se trasportati da chi li produce.

    Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. con riferimento ai commi secondo e terzo dell'art. 51 citato, nonche' dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per manifesta illogicita' della motivazione. Il reato di discarica abusiva sussisterebbe solo in ipotesi di abbandono definitivo di prodotti di scarto in un'area a cio' destinata con carattere di stabilita' (scarico abituale di rifiuti nello stesso luogo); di tale condotta mancherebbe nel caso di specie ogni elmento indiziante. Tale carenza risulterebbe dimostrata dal fatto che il provvedimento del g.i.p. finisce per considerare l'ipotesi di applicazione non del terzo, ma del secondo comma dell'art. 51, e cioe' l'ipotesi di abbandono di rifiuti da parte dell'imprenditore, mentre nel corso dell'udienza di riesame e' stato dimostrato che il sig. Italiano trasportava rifiuti derivanti da lavori presso una propria abitazione, e quindi agiva non come imprenditore, ma quale privato.

    Con terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. con riferimento agli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 22 del 1997, nonche' dell'art. 606, lettera e) c.p.p. pe manifesta illogicita' della motivazione. Ai sensi dell'art. 12, citato, il sig. Italiano avrebbe potuto compilare e consegnare il formulario al momento del conferimento in discarica o anche immediatamente dopo. Inoltre, il sucessivo art. 15 prevede che non vi sia obbligo di formulario in caso di rifiuti prodotti in proprio e trasportati senza eccedere i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno.

  5. - Chiamata a decidere sul ricorso, a seguito di camera di consiglio del 24 novembre 2005, la terza sezione penale della Corte ha emesso ordinanza (n. 10328 del 2006) con cui ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale ravvisando la non manifesta infondatezza di una questione di legittimita' della normativa in esame per contrasto con il diritto comunitario.

    La motivazione dell'ordinanza, che per il suo contenuto costituisce l'antecedente logico della presente decisione, viene qui riportata:

    "3. - Dalla lettura del decreto dispositivo del sequestro preventivo e della impugnata ordinanza del tribunale del riesame, risulta in linea di fatto che l'autocarro sequestrato trasportava rifiuti speciali provenienti da attivita' di demolizione edilizia, ma non risulta che tali rifiuti fossero sicuramente destinati a una discarica.

    In linea di diritto, inoltre, l'attivita' di trasporto e deposito di rifiuti in una discarica da parte di terzi estranei alla titolarita' della discarica stessa configurerebbe solo un'operazione di smaltimento (compresa nella categoria D1 dell'Allegato B del d.lgs. n. 22/1997), e non gia' una operazione di gestione della discarica, che invece e' stata ipotizzata in via alternativa da entrambi i giudici di merito.

    Sotto entrambi i profili, quindi, non puo' configurarsi il fumus del reato di cui all'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997, ma solo quello del reato di cui all'art. 51, comma 1, dello stesso decreto, per trasporto di rifiuti da parte di soggetto non abilitato, che e' del resto il reato che il g.i.p. aveva ravvisato, sia pure in via subordinata, nella sua ordinanza del 10 giugno 2005.

    Neppure puo' configurarsi il fumus del reato di cui al secondo comma del medesimo art. 51, per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di un titolare d'impresa, non perche' l'indagato non agisce nella sua qualita' di imprenditore, bensi' perche' la sua attivita' si era limitata al trasporto senza arrivare all'abbandono o al deposito incontrollato dei rifiuti trasportati".

    "4. - In conclusione, il sequestro preventivo dell'autocarro col carico di rifiuti speciali, guidato da Antonino Italiano, sarebbe legittimo ai sensi dell'art. 321 c.p.p...

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