REGOLAMENTO REGIONALE 11 Ottobre 2007, n. 2 - Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l''esercizio delle attivita'' di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell''art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1.

Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), ed in conformita' alla normativa comunitaria vigente, i requisiti igienico-sanitari cui e' subordinato l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2006, e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuata: a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attivita';

b presso il domicilio del consumatore;

c in locali non aperti al pubblico;

d su area pubblica.

  1. Restano disciplinate dalle rispettive normative vigenti in materia le seguenti attivita':

    a somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di attivita' agrituristiche;

    b somministrazione di alimenti e bevande effettuata in complessi ricettivi alberghieri o extralberghieri alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;

    c somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.

    Art. 2.

    Tipologie di esercizi 1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si distinguono in: a tipologia 1, gli esercizi nei quali e' effettuata la somministrazione di alimenti e bevande che richiedono un'attivita' minima di manipolazione, quali, in particolare, bibite, caffe', panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti similari;

    b tipologia 2, gli esercizi nei quali e' effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla lettera a) e, inoltre, dei seguenti prodotti alimentari:

    1) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati;

    2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti quali, in...

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