LEGGE REGIONALE 11 Ottobre 2007, n. 25 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga sp;

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1.

  1. L'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), e' sostituito dal seguente: 'Art. 1. (Oggetto e finalita). - 1. Al fine di sviluppare le attivita' produttive locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste favorisce interventi atti a promuovere nelle imprese le attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 2.

  2. L'art. 2 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: 'Art. 2. (Investimenti per la ricerca e lo sviluppo). - 1.

    Sono ammissibili a contributo, per attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per:

    a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;

    b gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca;

    c i materiali per la ricerca;

    d le consulenze di ricerca;

    e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;

    f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.'.

    Art. 3.

    Sostituzione dell'art. 7.

  3. L'art. 7 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: 'Art. 7. (Beneficiari dei contributi). - 1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:

    a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;

    b i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque;

    c i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.'.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 8.

  4. L'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: 'Art. 8. (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). - 1.

    Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

    a) del 50 per cento della spesa ammissibile se si tratta di ricerca industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e...

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