LEGGE REGIONALE 11 Ottobre 2007, n. 25 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).
Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 44 del 30 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga sp;
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione dell'art. 1.
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L'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), e' sostituito dal seguente: 'Art. 1. (Oggetto e finalita). - 1. Al fine di sviluppare le attivita' produttive locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste favorisce interventi atti a promuovere nelle imprese le attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.'.
Art. 2.
Sostituzione dell'art. 2.
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L'art. 2 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: 'Art. 2. (Investimenti per la ricerca e lo sviluppo). - 1.
Sono ammissibili a contributo, per attivita' di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, le spese sostenute per:
a) il personale impiegato per il progetto di ricerca;
b gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati nel progetto di ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il progetto di ricerca;
c i materiali per la ricerca;
d le consulenze di ricerca;
e) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
f) le spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.'.
Art. 3.
Sostituzione dell'art. 7.
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L'art. 7 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: 'Art. 7. (Beneficiari dei contributi). - 1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge:
a) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;
b i consorzi di ricerca fra imprese industriali con un numero di dipendenti propri non inferiore a cinque;
c i centri di ricerca con un numero di dipendenti non inferiore a cinque e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali.'.
Art. 4.
Sostituzione dell'art. 8.
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L'art. 8 della legge regionale n. 84/1993 e' sostituito dal seguente: 'Art. 8. (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). - 1.
Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:
a) del 50 per cento della spesa ammissibile se si tratta di ricerca industriale, come definita dalla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e...
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