LEGGE REGIONALE 26 Ottobre 2007, n. 26 - Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all''acquisizione di beni immobili.

Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 13 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Al fine di concorrere, nell'ambito del territorio regionale, all'adeguamento dei pubblici registri immobiliari determinandone la corrispondenza rispetto all'effettiva titolarita' dei diritti reali, la Regione concede contributi agli enti locali che detti diritti acquisiscono su beni immobili, a seguito delle procedure previste dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita).

  1. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

    Art. 2.

    Misura del contributo 1. Il contributo regionale e' stabilito nella misura massima del 90 per cento degli oneri accessori sostenuti per la registrazione e la trascrizione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'art. 1, comma 1.

    Art. 3.

    Procedure 1. Per beneficiare del contributo regionale, gli enti locali interessati devono presentare alla struttura regionale competente in materia di espropriazioni, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda corredata del provvedimento acquisitivo e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei relativi oneri accessori di registrazione e di trascrizione. 2. Il contributo e' concesso, previa istruttoria delle domande, con provvedimento del dirigente della struttura competente. Ove le disponibilita' finanziarie risultino insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo e' disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande stesse.

  2. Possono formare oggetto di richiesta di contributo anche gli oneri accessori gia' sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione e la...

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