LEGGE REGIONALE 7 Agosto 2007, n. 22 - Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l''elezione del Consiglio regionale della Valle d''Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari).

Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari).

CAPO IModificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (norme per l'elezione, del consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole 'nel territorio della regione per un periodo ininterrotto di un anno' sono sostituite dalle parole ', alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione da almeno un anno ininterrottamente'.

    Art. 2.

    Sostituzione dell'art. 3-bis 1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: 'Art. 3-bis (Condizioni di parita' tra i generi). - 1. In attuazione dell'art. 15, comma secondo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali.

  2. In ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale ogni genere non puo' essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unita' superiore.'.

    Art. 3.

    Modificazione all'art. 3-ter 1. Al comma 1 dell'art. 3-ter della legge regionale n. 3/1993 la parola 'sessi' e' costituita dalla parola 'generi'.

    Art. 4.

    Modificazione all'art. 3-quater 1. Al comma 1 dell'art. 3-quater della legge regionale n. 3/1993 la parola 'sessi' e' sostituita dalla parola 'generi'.

    Art. 5.

    Modificazioni all'art. 4

  3. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel caso di cui all'art.

    50-bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio.'. 2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' abrogato.

  4. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 la parola 'quarantacinquesimo' e' sostituita dalla parola 'sessantesimo'.

  5. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 le parole 'entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso' sono sostituite dalle parole 'il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni'.

  6. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto il seguente:

    '6-bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto ai componenti la giunta regionale di svolgere attivita' di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.'.

    Art. 6.

    Inserimento dell'art. 4-bis 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' inserito il seguente: 'Art. 4-bis (Programma elettorale). - 1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'art. 7, presenta un proprio programma elettorale, che puo' essere comune a piu' liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio.

    Ogni lista puo' sottoscrivere un solo programma elettorale.

  7. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 e' sottoscritta congiuntamente.'.

    Art. 7.

    Modificazioni all'art. 6

  8. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: 'La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non piu' di millecinquecento elettori.'.

  9. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 le parole 'del decreto del Presidente della Regione' sono sostituite dalle parole 'del manifesto di cui all'art. 4, comma 6'.

  10. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

    '5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.'.

  11. Il comma 5-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

    '5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

    a di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilita' previste dalla normativa regionale;

    b di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicita' e controllo delle spese per la campagna elettorale.'.

  12. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 sono abrogati.

    Art. 8.

    Modificazione all'art. 7

  13. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 la cifra '2' e' sostituita dalla cifra '3'. 2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 e' inserita la seguente:

    'a-bis) copia del programma elettorale di cui all'art. 4-bis; '.

  14. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 le parole 'l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione' sono sostituite dalle parole 'il possesso dei requisiti di cui all'art. 2'.

    Art. 9.

    Modificazione all'art. 9

  15. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituita dalla seguente: ' a verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano al le predette condizioni;

    '.

  16. Alla lettera c del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n...

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