LEGGE REGIONALE 7 Agosto 2007, n. 21 - Disposizioni in materia di modalita'' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.

Disposizioni in materia di modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 14 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), la presente legge determina le modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, la presentazione e l'approvazione della mozione di sfiducia, nonche' i casi di scioglimento del consiglio regionale.

Art. 2.

Presidente della Regione 1. Il Presidente della Regione e' eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del presidente del Consiglio e dell'ufficio di presidenza. 2. Il candidato alla carica di Presidente della Regione:

a illustra al consiglio regionale il programma di governo;

b propone il numero e l'articolazione degli assessorati;

c propone i nominativi dei componenti la giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.

  1. L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

    Art. 3.

    Giunta regionale 1. La giunta regionale e' composta dal Presidente della Regione e dagli assessori, tra cui il Vice-Presidente. Il Presidente della Regione e la giunta costituiscono il governo della Regione. 2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

  2. Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della giunta regionale non e', allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della giunta nella successiva legislatura. E' consentito ricoprire una carica all'interno della giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

    Art. 4.

    Elezione degli assessori regionali 1. Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli...

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