Sentenza nº 382 da Abruzzo, Pescara, 07 Aprile 2008

Data di Resoluzione07 Aprile 2008
EmittenteAbruzzo - Pescara

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Michele Eliantonio, Consigliere

Luciano Rasola, Consigliere

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL PROVV.TO PROT. N. 2170 DEL 29.07.1999 RECANTE DINIEGO DI SUBINGRESSO ASSEGNAZIONE ALLOGGIO.

Sul ricorso numero di registro generale 886 del 1999, proposto da:

Del Monaco Maria Elmerra, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Bruzzone, Nicola Mastrangelo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Pescara, via Lo Feudo N. 1;

Comune di Lettopalena, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Carinci, con domicilio eletto presso Augusto La Morgia in Pescara, viale Pindaro N.27;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lettopalena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/03/2008 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente fa presente che, dopo il decesso della zia, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha presentato domanda di subingresso nell'assegnazione, avendo mantenuto la residenza anagrafica ed effettiva nell'alloggio stesso.

Infatti, solo per un breve periodo nel 1998, per motivi di lavoro e di salute, ella aveva dovuto assentarsi, e i Vigili Urbani incaricati dal Comune avevano rilevato tale circostanza come definitiva, benchè l'alloggio non fosse occupato da altre persone. Con il provvedimento su indicato, sulla base di tale presupposto, il Sindaco del Comune intimato, sentita la Commissione Assegnazione Alloggi, ha rigettato la domanda della ricorrente, diffidandola a rilasciare l'alloggio.

Avverso tale provvedimento, illustra il seguente motivo:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA L. R. n.96/96 E AL D.P.R. 30 /12/72 n. 1035.

ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO.

L'interessata, osserva che, pur avendo conservato la residenza anagrafica nell'alloggio in questione, dalla stessa abitato regolarmente da moltissimi anni, dapprima assieme alla zia assegnataria, e dopo il decesso di quest'ultima da sola, corrispondendo sempre il canone richiesto non vi ha però dimorato stabilmente nel 1998 e quindi non ha diritto ad una assegnazione anche formale, che sancirebbe una situazione ormai stabilizzata da oltre venti anni.

L'abbandono dell'alloggio emerge da alcune visite nell'alloggio compiute dai Vigili Urbani nel periodo che va dal gennaio al luglio 1998. La ricorrente aveva però dimostrato che tale situazione era solo transitoria e si riferiva ad un...

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