DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 Novembre 2007, n. 369 - Legge regionale n. 22/2007, art. 3, comma 22. Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunita'' terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione. Approvazione.

Legge regionale n. 22/2007, art. 3, comma 22. Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunita' terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 recante 'Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7';

Visto in particolare l'art. 3 comma 22 della citata normativa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli enti ausiliari che gestiscono comunita' terapeutiche di accoglienza per tossicodipen-denti di nuova costituzione, purche' iscritti all'albo regionale, contributi per sopperire alle spese e oneri straordinari di gestione;

Attesa la necessita' di disciplinare la ripartizione dei contributi fra i soggetti destinatari;

Ritenuto di provvedere mediante apposito regolamento;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2617 del 26 ottobre 2007 con la quale e' stato approvato il 'Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunita' terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione';

Preso atto che con decreto del Direttore centrale n. 1063/SOC del 12 novembre 2007 si e' prov-veduto a correggere un mero errore formale all'art. 2 dell'allegato facente parte integrante della citata deliberazione giuntale;

Visto l'art. 30 della legge 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

  1. E' approvato il 'Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comu-nita' terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione' ai sensi dell'art. 3, comma 22 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente Regolamento verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO

Regolamento per la concessione di contributi agli enti ausiliari che gestiscono comunita' terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti di nuova costituzione, ai sensi della legge regio-nale 20 agosto 2007, n. 22, art. 3, comma 22 (Assestamento de bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per...

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