LEGGE REGIONALE 6 Agosto 2007, n. 19 - Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi.

Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi.

CAPO IP r i n c i p i

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 28 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, con riferimento all'Amministrazione regionale, di seguito denominata Amministrazione, il procedimento amministrativo, l'accesso ai documenti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta'.

2. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, le materie relative al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalita' di esercizio e ai casi di esclusione dal diritto di accesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In mancanza si applicano le disposizioni della presente legge.

3. Gli enti locali adottano i regolamenti di cui al comma 2 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 2.

F i n a l i t a'

1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, secondo criteri di trasparenza, economicita', efficacia, pubblicita' e nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla proporzionalita' e al legittimo affidamento. 2. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attivita', l'Aministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. In particolare, l'Amministrazione definisce e rende disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'.

Art. 3.

Conclusione del procedimento

1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una domanda ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il procedimento deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Il procedimento non puo' essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. Negli ambiti di rispettiva competenza, la giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano gia' direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale. I termini sono individuati sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilita' tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessita' del procedimento. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento, qualora non sia stabilito ai sensi del comma 3, e' di sessanta giorni.

5. Il provvedimento, di norma, e' comunicato personalmente ai destinatari entro dieci giorni dalla sua adozione e deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorita' cui e' possibile ricorrere. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee da essa stabilite.

Art. 4.

Decorrenza dei termini

1. Nei procedimenti a domanda di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla struttura responsabile del procedimento. Le domande possono essere presentate a mezzo lettera o a mezzo fax. 2. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento puo' assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine iniziera' nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilita' o la decadenza della domanda medesima.

3. Nel caso in cui, essendo previsto un termine perentorio per l'avvio del procedimento, la domanda sia presentata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione, fatto salvo quanto diversamente stabilito da discipline di settore. Se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, esso e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso ovvero, quando sussista un obbligo di provvedere, dalla data eventualmente stabilita dalla legge o dalla data in cui si verifica il fatto da cui sorge tale obbligo.

Art. 5.

Sospensione dei termini

1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi: a) in pendenza dell'acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche di cui all'art. 20, commi 1 e 3;

  1. per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

  2. per una sola volta, in pendenza dell'invio di documentazione integrativa che il responsabile del procedimento abbia ritenuto necessario richiedere per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

    2. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta, in pendenza dell'acquisizione dei pareri facoltativi di cui all'art. 20, comma 2.

    3. Della sospensione dei termini e della data a partire dalla quale i termini riprendono a decorrere e' data notizia agli interessati mediante comunicazione personale motivata.

    Art. 6.

    Obbligo di motivazione

    1. I provvedimenti amministrativi devono essere motivati in modo da rendere chiare la ricostruzione dei fatti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Qualora i provvedimenti siano motivati mediante il riferimento ad altri atti amministrativi, tali atti devono essere indicati unitamente alla comunicazione del provvedimento e posti a disposizione dell'interessato. 2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

    CAPO IIResponsabile del procedimento

    Art. 7.

    Struttura competente

    1. La giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a individuare, ai sensi degli articoli 8 e 63, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), per ciascun tipo di procedimento, la struttura responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Art. 8.

    Individuazione del responsabile del procedimento

    1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, ogni dirigente e' responsabile dei procedimenti che rientrano nell'ambito delle competenze attribuite alla struttura cui e' preposto. 2. Il responsabile del procedimento individua, tra i dipendenti assegnati alla medesima struttura, il responsabile dell'istruttoria. ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento e' anche responsabile dell'istruttoria.

    Art. 9.

    Compiti del responsabile del procedimento

    1. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni ad esso assegnate al fine di assicurare il piu' rapido svolgimento del procedimento, garantendo all'interessato l'esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione e di accesso. In particolare, il responsabile del procedimento: a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento;

  3. richiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni o domande erronee o incomplete;

  4. dispone l'ascolto degli interessati qualora lo ritenga opportuno o su richiesta degli interessati stessi;

  5. propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

  6. provvede a tutti gli altri adempimenti necessari ad un'adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3;

  7. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo regionale competente per l'adozione. In tale ultimo caso, l'organo regionale non puo' discostarsi dalle risultane dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

  8. sottoscrive, avendone la competenza, gli accordi integrativi e sostitutivi dei provvedimenti;

  9. controfirma le proposte di atti di competenza degli organi regionali attestando il completamento dell'istruttoria e la legittimita' delle proposte;

  10. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

  11. dispone in merito alla domanda di accesso ai documenti amministrativi.

    Art. 10.

    Compiti del responsabile dell'istruttoria

    1. Il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il piu'...

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