Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Attribuzione dell'indennita' integrativa speciale, gia' in godimento del dante causa - Previsione, con norma di interpretazione autentica, d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi con ordinanze dell'11 gennaio 2007 dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti sul ricorso proposto da C.C., nella qualita' di vedova B., contro l'I.N.P.D.A.P. e del 25 gennaio 2007 dal Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti sul ricorso proposto da F.C., nella qualita' di vedova M., contro l'I.N.P.D.A.P., iscritte ai nn. 387 e 388 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.D.A.P., nonche' l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Dario Marinuzzi per l'I.N.P.D.A.P. e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza dell'11 gennaio 2007 (iscritta al n. 387 del registro ordinanze dell'anno 2007), il Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

    Come precisa in fatto il rimettente, l'incidente di costituzionalita' e' sorto nel giudizio pensionistico promosso dalla vedova di un ex dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° gennaio 1985 e deceduto il 26 aprile 1998, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilita' ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, dunque, con corresponsione dell'indennita' integrativa speciale (I.I.S.) nella misura piena in applicazione dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza), giacche' avente causa in un trattamento diretto liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, e non gia' nella misura del 60 per cento del trattamento goduto dal dante causa, come aveva invece provveduto a liquidare l'I.N.P.D.A.P.

    Cio' premesso, il giudice a quo, nel richiamare numerose pronunce del giudice delle pensioni, sostiene che sarebbe "giurisprudenza ormai pacifica, in ipotesi, come nel caso di specie, di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, che l'eventuale trattamento di riversibilita' debba essere liquidato secondo le norme di cui all'art. 15, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa, atteso che l'art. 1, comma 41, legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato il richiamato comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994".

    Tuttavia, prosegue il rimettente, un siffatto orientamento consolidato troverebbe ostacolo nei commi 774 e 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, "con i quali il legislatore ha disposto che l'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'art. 1, comma 42, delle legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita', stabilendo nel contempo che e' abrogato l'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724".

    Sicche', il legislatore, aggiunge il rimettente, con una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006) avrebbe imposto "un'esegesi diametralmente opposta a quella sin qui praticata da questa Corte e l'applicazione di tale norma interpretativa condurrebbe, come conseguenza, al rigetto del ricorso".

    Ad avviso del giudice a quo, il legislatore, con la disposizione censurata, avrebbe definito, "oltrepassando i limiti di ragionevolezza", come "interpretativa una disciplina che, invece, ha natura innovativa". Ne sarebbe prova il fatto che, contrariamente a quanto dovrebbe accadere nel procedimento di interpretazione autentica - per cui, come ricordato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 233 del 1988 e n. 155 del 1990), e' interpretativa la legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, "di guisa che il contenuto precettivo e' espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente" -, la censurata disposizione pretenderebbe di interpretare l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) in forza di una complessiva operazione ermeneutica che comporterebbe anche l'abrogazione (in forza del comma 776) dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, "dando cosi' nel contempo atto della vigenza, fino a quel momento, di quest'ultima norma la quale, per contro, se si fosse trattato di un'interpretazione autentica, non avrebbe avuto bisogno di alcuna abrogazione espressa, in quanto la sua espunzione dal sistema si sarebbe dovuta profilare come effetto diretto ed immediato dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come interpretato dal citato comma 774".

    Secondo il rimettente, si avrebbe, quindi, "un insanabile contrasto logico-giuridico tra l'asserita natura interpretativa del citato comma 774 e la disposizione di cui al successivo comma 776" e sarebbe evidente "che con il combinato disposto di cui ai commi 774 e 776 dell'art. l della legge n. 296/2006 il legislatore ha notevolmente modificato (in pejus per i pensionati) la disciplina precedente, illegittimamente disponendo peraltro che quello era il significato della normativa preesistente".

    Ne conseguirebbe che "con la qualifica di interpretazione autentica impropriamente attribuita" cadrebbe anche "la conseguente efficacia retroattiva, e pertanto, la nuova disciplina derivante dai commi 774 e 776 citati sarebbe applicabile secondo la disciplina generale della legge nel tempo e, cioe', solo per le pensioni di reversibilita' liquidate dal 1° gennaio 2007".

    Il rimettente non disconosce la rilevanza dell'interesse pubblico all'equilibrio di bilancio, ma sostiene che cio' non potrebbe consentire "la violazione della disciplina delle fonti legislative, la quale deve essere rigorosamente osservata a garanzia dell'intera comunita' nazionale e per la credibilita' stessa dell'ordinamento democratico statuale"; e, nella specie, il legislatore avrebbe proprio "arbitrariamente distorto la tipica funzione dell'interpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con attenta e responsabile moderazione) con il connaturato effetto retroattivo".

    Ad avviso del giudice a quo, non sarebbe neppure possibile "prendere in considerazione soltanto tale effetto (retroattivo) prescindendo dalla qualificazione della norma, giacche' esso discende rigorosamente dalla suddetta qualificazione e non e' stato voluto dal legislatore in maniera autonoma".

    Peraltro, cio' contrasterebbe con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, considerato che l'irretroattivita' "rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva e grave causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi", soprattutto ove si incida "su situazioni di diritto soggettivo come il trattamento di quiescenza gia' in godimento".

    Il rimettente assume, dunque, che la "previsione interpretativa-retroattiva in esame sia viziata da irrazionalita' e violi pertanto il ricordato principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.", avendo il legislatore, con un'operazione di "inequivoca irrazionalita", utilizzato "l'interpretazione autentica, al di la' della funzione che le e' propria".

    1.1. - Si e' costituito l'I.N.P.D.A.P., parte resistente nel giudizio principale, concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della sollevata questione.

    Quanto all'inammissibilita', si sostiene che...

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