Ordinanza del 13 dicembre 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Messina sul ricorso proposto da Sciotto Antonino contro Comune di Milazzo Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Nozione di area fabbricabile rilevante per l'applicazione dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica tese ...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1149/2004, depositato il. 27 febbraio 2004, avverso avviso di liquidazione n. 99AEP0881 - I.C.I. 1999, contro Comune di Milazzo difeso da: Leto Francesco, via Moleti n.14 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), proposto dal ricorrente: Sciotto Antonino, via L. Capuana, 8 - 98057 Milazzo (Messina). Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Comune di Milazzo notificava in data 30 dicembre 2003 un avviso di liquidazione relativo al tributo ICI per l'anno 1999 al sig. Sciotto Antonino, e cio' nel presupposto che il terreno dallo stesso posseduto nella qualita' di proprietario rivestiva secondo le previsioni del piano regolatore generale le caratteristiche di area edificabile. Conseguentemente l'Ente impositore prendeva a base del calcolo del tributo il valore venale del terreno.

Eccepisce il ricorrente che il terreno oggetto di imposizione e' in effetti classificato secondo le risultanze del vigente P.R.G. area edificabile; ma per la sua edificabilita' lo stesso P.R.G. prescrive l'obbligo della redazione di un piano particolareggiato comprendente una superficie di almeno dieci ettari, superficie questa notevolmente superiore a quella posseduta dal ricorrente. Il quale, pertanto, non possedendo la superficie minima richiesta per la approvazione del piano particolareggiato, di fatto non puo' in alcun modo utilizzare dal punto di vista edificatorio il terreno di cui e' proprietario.

Anzi a tal proposito il ricorrente afferma - e in cio' non viene contestato in alcun modo dal resistente comune - che le norme di attuazione prescrivono la predisposizione di un piano particolareggiato esteso all'intera zona, piano particolareggiato che non e' stato ancora attuato dalla pubblica amministrazione, nonostante il decorso di quasi venti anni dalla adozione del P.R.G. E cio' con la assurda conseguenza che da un lato il comune e' inadempiente nella predisposizione del piano di lottizzazione che, se approvato, consentirebbe di potere edificare sul terreno oggetto di imposizione; e dall'altro lato pretende che il contribuente paghi il tributo sull'area classificata quale area edificabile, calcolandone l'ammontare sulla base del suo valore venale, ma di fatto non utilizzabile a scopo edificatorio.

Resiste il Comune di Milazzo, il quale non contesta ne' la circostanza che per l'area della quale si controverte e' prescritto l'obbligo della redazione di un piano particolareggiato comprendente una superficie non inferiore a dieci ettari e neppure la circostanza che il piano particolareggiato esteso all'intera zona non sia stato ancora attuato, nonostante siano trascorsi quasi venti anni dalla adozione del P.R.G.; anzi eccepisce a sua volta la irrilevanza delle dette circostanze ai fini della normativa relativa all'ICI, in quanto il mero inserimento del terreno quale area edificabile nel P.R.G. da' luogo all'applicazione del tributo calcolato sulla base del suo valore venale.

Infatti - sostiene sempre parte resistente e in cio' rifacendosi ad alcune risoluzioni ministeriali e ad alcune decisioni della Corte di cassazione (tra le quali la n. 16751 del 24 agosto 2004 ) - che per le aree poste al di fuori degli strumenti urbanistici particolareggiati, ma incluse quali edificabili nel P.R.G., la potenzialita' edificatoria non viene meno, anche se essa e' attenuata, in quanto anche se possono esistere gradi piu' o meno ampi di incertezza sulle effettive possibilita' di utilizzare il suolo a scopo edificatorio nel futuro allorquando la zona sara' inclusa in piano particolareggiato, tuttavia cio', non influendo sulla qualificazione giuridica dell'area che permane un' area edificabile, influenzera' soltanto la quantificazione della base imponibile, la quale rappresentata dal valore venale in comune...

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