Sentenza nº 2188 da Council of State (Italy), 16 Aprile 2012

Data di Resoluzione16 Aprile 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00562/2008, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA DAL COMUNE

sul ricorso numero di registro generale 5045 del 2008, proposto da:

Onali Alberto, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

Comune di Cagliari, Soprintentenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano, Azienda Usl n. 8 della Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Piero Contu, Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;

Progetto Casa Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Marcialis, con domicilio eletto presso Nicola Giancaspro in Roma, via Postumia 1;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino e Massimiliano Marcialis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor Alberto Onali è proprietario in Cagliari di uno stabile con destinazione residenziale, posto all'interno del piano di lottizzazione convenzionato in data 3 marzo 1965, in prossimità del Parco naturale regionale ?Molentargius Saline?. La lottizzazione prevedeva la realizzazione nei singoli lotti di residenze unifamiliari con un piano fuori terra e uno rialzato, conformemente all'indice di fabbricabilità e ai limiti di altezza imposti da quello strumento esecutivo.

Con ricorso n. 742 del 2007 chiedeva l'annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Cagliari in data 4 luglio 2007 in favore della Progetto Casa Costruzioni s.r.l., relativa alla realizzazione in un lotto confinante della medesima lottizzazione - previa demolizione del fabbricato esistente - di un edificio di sei piani (altre volte negli atti si parla di sette piani) per il complessivo volume di circa 3900 metri cubi.

Il T.A.R. per la Sardegna, Sez. II, con sentenza 1° aprile 2008, n. 562, dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte lo respingeva, dichiarando inammissibili i motivi aggiunti; dichiarava inoltre improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla società contro interessata.

L'Onali proponeva appello deducendo:

violazione dell? art. 146, co. 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio; d'ora in avanti ?codice?) nonché dell'art. 17, co. 3, lett. g), delle Norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano paesistico regionale (P.P.R.) del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento. La sentenza avrebbe trascurato che, poiché l'edificio da realizzare è ricompreso nella fascia di profondità di 300 metri contermine dalla zona umida, come pure entro la fascia di 300 metri dall'invaso artificiale di pertinenza del complesso delle saline, sarebbe stato necessario il nulla osta paesaggistico; erroneamente, invece, avrebbe ritenuto che, in presenza di una perimetrazione dell'area protetta, operata nella cartografia allegata al P.P.R., sarebbe individuata direttamente l'area sottoposta a vincolo, per la quale sola occorre l'autorizzazione paesaggistica;

violazione dell'art. 146, co. 9, del codice nonché degli artt. 4, co. 5, 48, co. 1, lett. b), 49, co. 3 e 5, delle N.T.A. del P.P.R.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento. Erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto che un'area costituente ?bene identitario? ai sensi dell'art. 57 (come le saline) non possa avere al suo interno beni tutelati ai sensi dell'art. 48 delle N.T.A. Dallo scorretto presupposto che le due richiamate categorie di beni siano in una condizione di reciproca esclusione la sentenza avrebbe tratto l'indebita conclusione che l'area in questione sia comunque sottoposta al regime dell'art. 58 (che non prevede il vincolo della inedificabilità dei 100 metri dal perimetro esterno dell'area o del manufatto) e non alle più rigorose misure previste dall'art. 49;

violazione della disciplina edilizia e dei principi generali che presiedono alla edificazione in zona B: contraddittoriamente gli organi comunali competenti avrebbero assentito la concessione impugnata pur avendo rilevato che il fabbricato in costruzione veniva a inserirsi in un contesto urbanistico caratterizzato prevalentemente da edifici bassi (tipologia a villa);

violazione della disciplina esecutiva dettata dal piano di lottizzazione convenzionato in data 3 marzo 1965. L'art. 14 del nuovo Piano urbanistico comunale (P.U.C.) distingue tra ?zone confermate? (per le quali restano in vigore le disposizioni che hanno presieduto alla loro formazione) e ?zone ridefinite? (per le quali vengono introdotte norme diversificate, incidenti anche sui parametri urbanistici); l'art. 17 inserisce la sottozona in questione - denominata B5 - tra quelle ?confermate?. Rimarrebbero dunque in vigore le prescrizioni del piano di lottizzazione, anche perché il precedente strumento generale (il Piano dei servizi del 1980) avrebbe mantenuto fermi i vincoli derivanti dai piani attuativi già approvati. Non coglierebbe nel segno la sentenza là dove afferma che il nuovo strumento generale, per il grado di dettaglio raggiunto, non richiederebbe ulteriori disposizioni applicative;

violazione dei principi giurisprudenziali secondo cui presupposto per il rilascio della concessione edilizia è l'attitudine del nuovo fabbricato a inserirsi armonicamente nel tessuto urbano già edificato;

a riproposizione dei motivi aggiunti, l'appellante in primo luogo contesta la dichiarazione di tardività fatta dal Giudice di primo grado. Nel merito si duole della mancata effettuazione di uno screening preliminare evocato dal Ministero dell'ambiente, alla luce della particolare importanza naturalistica e faunistica dello stagno di Molentargius, adiacente al lotto di riferimento del nuovo edificio: trattandosi di un sito di importanza comunitaria (S.I.C.), la direttiva n. 92/43/CEE e gli artt. 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (che di quella direttiva reca attuazione) avrebbero imposto una valutazione di incidenza preliminare all'approvazione definitiva del piano o dell'intervento.

La Progetto Casa Costruzioni s.r.l. si costituiva in giudizio per resistere al gravame, depositando appello incidentale subordinato. Oltre a contestare gli argomenti dell'appellante, chiedeva, in via incidentale subordinata, l'annullamento:

dell'art. 17, co. 3, delle N.T.A. del P.P.R. nella parte in cui attribuisca aprioristicamente tutela alle ?zone umide?, così introducendo illegittimamente vincoli maggiori di quelli previsti dall? art. 142 del codice (che escluderebbe dalla specifica tutela le zone delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B) espressamente richiamato dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8;

dello stesso art. 17, co. 3, nella parte in cui estenda la tutela paesaggistica dalle zone umide (ex art. 142, comma 1, lett. i), del codice) ai ?territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia?, in tal modo contrastando con le disposizioni del codice;

di tutte le norme del P.P.R. che fanno riferimento ai ?beni identitari?, creando così una categoria sconosciuta al codice;

di tutte le medesime disposizioni, per essere stati i ?beni identitari? individuati solo nel Piano approvato, in totale difformità dalla proposta di Piano, rispetto alla quale i soggetti interessati avrebbero potuto fare delle osservazioni;

dell'art. 49, co. 5 delle N.T.A., nella parte in cui vieta qualunque costruzione in una fascia della larghezza di 100...

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