REGOLAMENTO REGIONALE 23 Novembre 2007, n. 14 - Programma d''azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita' e oggetto del regolamento

  1. In attuazione della legge regionale del 23 novembre 2006, n. 17 (Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), di seguito denominata legge regionale, ed in particolare dell'art. 2, il presente regolamento, al fine di contribuire alla tutela e al risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, disciplina il 'programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola', di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, di seguito denominato programma. 2. Il programma, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale, e' disciplinato sulla base dell'allegato 7/A-IV alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nonche' del titolo V del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. di seguito denominato decreto MiPAF.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione del programma

  2. Ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006, il programma si applica nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN). individuate dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni. Nelle suddette zone sono altresi' obbligatorie, in quanto compatibili, le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola (CBPA), approvato con decreto del Ministro per le Politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, del 19 aprile 1999. 2. Rientra nell'ambito di applicazione del programma l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue specificate all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale contenenti sostanze naturali non pericolose ed utilizzate secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 2, del decreto MiPAF, di seguito denominate acque reflue, in quanto ad essa non si applica la normativa vigente in materia di rifiuti, nonche' l'utilizzazione dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

    Art. 3.

    Obiettivi e contenuti del programma

  3. Costituiscono obiettivi del programma: a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;

    1. limitare e ottimizzare la quantita' di fertilizzante azotato da applicare al suolo, sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto di azoto alle colture stesse.

  4. Per il perseguimento degli obiettivi, il programma, oltre a quanto disposto nei successivi articoli, contiene nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ulteriori...

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