REGOLAMENTO REGIONALE 13 Novembre 2007, n. 13 - Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell''accreditamento istituzionale, in attuazione dell''art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all''esercizio di attivita'' sanitarie e socio sanitarie, di accreditamen...

Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).

CAPO IDisposizioni generali

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 19 novembre 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, di seguito denominato accreditamento.

    Art. 2.

    Elementi per il rilascio dell'accreditamento

  2. Il provvedimento di accreditamento e' rilasciato verificati: a) la funzionalita' rispetto al fabbisogno di assistenza ed alla quantita' di prestazioni accreditabili in eccesso, risultanti dall'atto programmatorio di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) della legge, di seguito denominato atto programmatorio;

    1. il possesso dei requisiti ulteriori di qualita' di cui all'art.

    13, comma 1, della legge, di seguito denominati requisiti.

    CAPO IISoggetti competenti

    Art. 3.

    R e g i o n e

  3. La Regione, attraverso la direzione regionale competente in materia di sanita', di seguito denominata direzione regionale, provvede a: a) effettuare la verifica di funzionalita' di cui all'art. 2, lettera a);

    1. controllare la completezza formale dell'istanza di accreditamento, di seguito denominata istanza;

    2. avviare l'attivita' istruttoria relativamente all'istanza, avvalendosi a tale scopo della Laziosanita' - Agenzia di Sanita' Pubblica, di seguito denominata Asp, istituita con la legge regionale 1° settembre 1999, n. 16;

    3. predisporre i provvedimenti, da sottoporre all'esame della Giunta Regionale, concernenti il rilascio, anche con condizioni, ovvero la negazione del titolo di accreditamento, sulla base del parere di accreditabilita' rilasciato dall'Asp.

    Art. 4.

    Laziosanita' - Agenzia di Sanita' Pubblica

  4. L'Asp e' il soggetto di cui si avvale la Giunta regionale, per il tramite della direzione regionale, per: a) l'aggiornamento e la revisione sistematica e periodica dei requisiti ai sensi dell'art.

    13, comma 5, della legge;

    1. la definizione del sistema di classificazione dei soggetti accreditati, in rapporto al grado di adesione ai requisiti, anche...

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