REGOLAMENTO REGIONALE 17 Dicembre 2007, n. 16 - Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell''art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l''esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all''autorizzazione all''esercizio cinematografico.

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'art. 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

  1. In attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art.

    60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico), il presente regolamento definisce gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, alla trasformazione e all `adattamento di immobili da destinare a cinema, nonche' all'ampliamento e al frazionamento di cinema gia' in attivita', esclusivamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga:

    1. superiore a seicento posti o a cinque sale, relativamente ai comuni con popolazione fino a centocinquantamila abitanti;

    2. superiore a mille e trecento posti o a otto sale, relativamente ai comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti.

    Art. 2.

    Indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione

  2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, di seguito denominata autorizzazione, e' rilasciata in coerenza con i seguenti indirizzi, determinati in linea con gli indicatori di cui all'art. 60, comma 5, della l.r. 4/2006: a) favorire lo sviluppo dell'esercizio cinematografico e l'offerta culturale in relazione alle esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto delle aree urbane al fine di migliorarne la vivibilita';

    1. salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici;

    2. salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;

    3. assicurare il principio della libera concorrenza, nel rispetto di un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di cinema di cui all'art. 5.

    Art. 3.

    Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

  3. L'autorizzazione e' rilasciata sulla base dei seguenti criteri: a) la tipologia degli interventi di cui all'art. 4;

    1. la tipologia di cinema di cui all'art. 5 per i quali si richiede l'autorizzazione;

    2. il numero dei posti complessivi compresa la ripartizione dei medesimi fra le varie sale;

    3. i requisiti tecnici minimi di cui all'art. 6;

    4. le caratteristiche e le distanze di cui all'art. 7.

    Art. 4.

    Tipologia degli interventi

  4. Sono soggetti all'autorizzazione i seguenti interventi sugli immobili destinati o da destinare a cinema: a) realizzazione, intesa come costruzione di nuovi immobili da destinare a cinema, con conseguente zonizzazione planimetrica dell'area interessata, o come demolizione di immobile e conseguente ricostruzione;

    1. trasformazione, intesa come modifica strutturale di immobili o ambienti, al fine di renderli idonei per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

    2. adattamento, inteso come adeguamento funzionale di immobili o ambienti da adibire all'esercizio di attivita' cinematografica;

    3. ampliamento, inteso come aumento del numero di sale o di posti, anche attraverso...

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