Ordinanza del 31 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da Iordachescu Bogdan Alexandru contro GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. ed altri Responsabilita' civile - Risarcimento del danno per lesioni conseguenti ad incidente stradale cagionato da veicolo illegalmente circolante contro la volonta' del propr...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato le presente ordinanza sul ricorso ex art. 3, legge n.102 del 2006, proposto da Iordachescu Bogdan Alexandru, difeso e rappresentato dall'avv. Gabriella Tango del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossana Crotti in 20123 Milano - Piazza Santa Maria Beltrade n. 2, ricorrente;

Contro GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., in persona del procuratore speciale dott.ssa Maria Chiara Occelli, difesa e rappresentata dagli avvocati Antonio Viglione del Foro di Mondovi' e Mauro La Franceschina del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 20122 Milano - Via Pietro Mascagni n. 20, resistente, e contro Konsultec Servizi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Enrico Moscoloni del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano - Via Verziere n. 2, resistente e contro Ras - Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.A., in persona dei suoi procuratori speciali dott. Giorgio Riva e dott.ssa Rita Millea, difesa rappresentata dall'avv. Enrico Moscoloni del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano - Via Verziere n. 2, resistente.

M o t i v a z i o n e

A scioglimento della riserva, di cui alla udienza dell'11 luglio 2007, osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 3, legge n. 102 del 2006, Iordachescu Bogdan Alexandru, cittadino Rumeno, premesso:

che nel novembre 2002 si era trasferito dalla Romania in Italia per ricongiungersi alla madre abitante in Tornio;

che, la sera del 23 agosto 2003, era uscito di casa con l'amico connazionale Robert Pascariu;

che insieme si erano recati presso la discoteca Batmania, di fronte alla quale avevano incontrato altri due giovani connazionali, Catalin Costantin e Gondal Ioan;

che il Catalin ed il Gondal avevano offerto agli altri due giovani un passaggio a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156 targata CF704EP, nella disponibilita' del Catalin, che era stata rubata alla Konsultec Servizi S.r.l. il 30 luglio 2003 in Pinerolo;

che il Jordachescu, non sapendo come tornare a casa, date anche l'ora tarda e la circostanza che il Pascariu gli aveva comunicato la sua intenzione di accettare il passaggio e che quindi egli sarebbe rimasto solo in ora serale senza ancora conoscere l'italiano, aveva accettato di salire a bordo della predetta vettura;

che, nel tragitto, la vettura era stata intercettata dalla Polizia, che aveva intimato l'alt;

che il Catalin non si era fermato all'alt ed anzi aveva lanciato la sua vettura ad altissima velocita' e, giunto all'intersezione fra la piazza Stampalia e via Venaria si era andato a schiantare contro la vettura Nissan Primiera targata BE601GT di proprieta' e condotta da Conti Andrea;

che nel sinistro i trasportati Gondal Ioan e Pascariu Robert erano deceduti sul colpo, mentre il Iordachescu era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, subendo diversi interventi chirurgici e venendo dimesso dall'ospedale solo il successivo 6 dicembre 2003;

che gravissimi erano dunque i danni biologico, temporaneo e permanente, morale, esistenziale ed anche patrimoniale per il pregiudizio, che l'invalidita' permanente residuata a carico del ricorrente arrecava alla sua capacita' lavorativa;

che il ricorrente, al momento in cui era salito a bordo della vettura condotta dal Catalin, era ignaro della circostanza che si trattava di veicolo rubato;

che era evidente la responsabilita' esclusiva per il sinistro del Catalin, che si era lanciato in una folle corsa notturna nelle strade di Torino.

Tutto cio' premesso, lo Iordachescu ricorreva nei confronti dello stesso Catalin, della GE Capital Servizi Finanziari S.r.l., societa' che aveva concesso la predetta vettura Alfa Romeo 156 in locazione finanziaria alla Konsultec Servizi, e dunque formalmente proprietaria del veicolo, nonche' della Ras Assicurazioni, compagnia, dalla quale il predetto veicolo era coperto da polizza RCA, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei predetti danni.

Si costituiva in giudizio la GE Capital eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva alla presente...

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