Ordinanze nº T-443/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Marzo 2008

Data di Resoluzione12 Marzo 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-443/07

Nella causa T-443/07,

Nuova Agricast Srl, con sede in Cerignola (Italia), rappresentata dall-avv.†M.†Calabrese,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 ottobre 2007, recante rigetto della domanda della ricorrente relativa al riesame della decisione precedente di tale istituzione che le ha negato l-accesso a taluni documenti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg.†M.†Vilaras (relatore) presidente, M.†Prek e V.†Ciuc-, giudici,

cancelliere: sig.†E.†Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 ††††††††In data 24 luglio 2007, la ricorrente chiedeva, sulla base del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n.†1049, relativo all-accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU†L†145, pag.†43), l-accesso a 21 documenti comprendenti, in particolare, le lettere inviate dalle autorit‡ italiane alla Commissione nel corso dell-esame preliminare di un regime di aiuti di Stato (in prosieguo: i ´documenti in questioneª), considerato compatibile con il mercato comune con decisione della Commissione 12 luglio 2000 [aiuto di Stato N†715/99†-†Italia (SG†[2000]†D/10574), in prosieguo: la ´†decisione 12 luglio 2000ª], ovverosia:

-††††††††la lettera 18 novembre 1999 [SG(99)A/14996];

-††††††††la lettera 14 febbraio 2000 (A/31398);

-††††††††la lettera 3 aprile 2000 (A/32978);

-††††††††la lettera 15 maggio 2000 (A/34052);

-††††††††la lettera 25 maggio 2000 (A/34345);

-††††††††la lettera 14 giugno 2000 (A/34938);

-††††††††la lettera 14 giugno 2000 (A/34939).

2 ††††††††Con lettera 10 agosto 2007, il direttore generale della direzione generale ´Concorrenzaª della Commissione ha respinto la domanda iniziale di accesso, in quanto essa aveva ad oggetto i documenti in questione.

3 ††††††††In data 17 agosto 2007, la ricorrente ha indirizzato al segretario generale della Commissione una domanda di conferma di accesso ai documenti in questione, in conformit‡ all-art.†7, n.†2, del regolamento n.†1049/2001.

4 ††††††††Con lettera 5 ottobre 2007 (in prosieguo: la ´decisione impugnataª), il segretario generale della Commissione ha respinto la domanda di conferma di accesso sostenendo che la ricorrente aveva gi‡ chiesto, nel 2003, l-accesso ai documenti in questione e che, dopo avere consultato le autorit‡ italiane, l-accesso era stato negato con decisione della Commissione 12 marzo 2003, notificata alla ricorrente il 14 marzo successivo, in quanto le suddette autorit‡ si erano opposte alla loro divulgazione. Egli ha aggiunto che il Tribunale aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso tale primo rifiuto di accesso con ordinanza 8 giugno 2005, causa T-139/03, Nuova Agricast/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e che le conclusioni dell-avvocato generale presentate nell-ambito della causa Svezia/Commissione, iscritta a ruolo con il numero C-64/05†P, relativa all-impugnazione proposta dal Regno di Svezia avverso la sentenza del...

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