Ordinanze nº T-188/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Marzo 2008

Data di Resoluzione07 Marzo 2008
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-188/07

Nella causa T-188/07,

Fastweb SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti†M.†Merola e T.†Ubaldi,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dai sigg.†B.†Martenczuk, G.†Conte e dalla sig.ra†E.†Righini, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Sky Italia Srl, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti†F.†Gonz·lez†DÌaz e D.†Gerard,

interveniente,

avente ad oggetto l-annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all-aiuto di Stato C†52/2005 (ex NN†88/2005, ex CP 101/2004), al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all-acquisto di decoder digitali (GU†L†147, pag.†1),

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNIT¿ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento

1 ††††††††Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 28 maggio 2007, la ricorrente ha proposto, a norma dell-art.†230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all-annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all-aiuto di Stato C†52/2005 (ex NN†88/2005, ex CP†101/2004), al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all-acquisto di decoder digitali (GU†L†147, pag.†1; in prosieguo: la ´decisione impugnataª), che dichiara incompatibile con il mercato comune il regime, al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione, a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento.

2 ††††††††Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 11 settembre 2007, la Centro Europa 7 Srl ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno della Commissione.

3 ††††††††La domanda di intervento Ë stata notificata alle parti a norma dell-art.†116, n.†1, del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione e la ricorrente hanno presentato proprie osservazioni il 10 ottobre 2007. A differenza della Commissione, la ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di intervento.

In diritto

4 ††††††††Ai sensi dell-art.†40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell-art.†53, primo comma, del medesimo, possono intervenire nel procedimento tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse alla soluzione della controversia, ad esclusione delle controversie tra Stati membri, tra istituzioni delle...

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