Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento fra le parti del processo - Richiesta di pronuncia additiva in malam partem - Intervento precluso alla Corte ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice penale modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 3 maggio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di R. G. ed altri, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di R. G. ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del codice penale, nella parte in cui "non prevede l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. quale atto interruttivo del corso della prescrizione";

che il rimettente - premesso che, in sede di udienza preliminare, la difesa degli imputati ha richiesto l'emissione di pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione dei reati contestati, gia' maturata all'atto della richiesta di rinvio a giudizio - evidenzia che, prima di tale evento, "l'unico atto di iniziativa del P.M. inoltrato agli imputati interessati" risulta essere l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen.: atto non rientrante tra quelli indicati dall'art. 160, secondo comma, cod. pen. ed aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione;

che questi ultimi - argomenta il giudice a quo - si...

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