Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata disparita' di trattamento e irragionevole de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ordinanza del 30 novembre 2006 dal Tribunale di Lanciano, con ordinanza del 22 gennaio 2007 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo', e con ordinanza del 16 marzo 2007 dal Tribunale di Lucca, rispettivamente iscritte ai nn. 414, 455 e 596 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 25 e 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Ritenuto che il Tribunale di Lanciano, con ordinanza del 30 novembre 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale prevede che, per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che il rimettente, investito di un procedimento penale, premette che l'art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 ha sostituito l'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931, configurando quali illeciti amministrativi, e non piu' quali reati, "le violazioni previste in materia di installazione in esercizi pubblici di apparecchi automatici da gioco non conformi alle disposizioni di legge";

che, in deroga al "principio di retroattivita' della lex mitior" enunciato dall'art. 2 del codice penale, l'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 stabilisce che per le violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge continua ad applicarsi...

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