Ordinanza del 26 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Muthuwadiyage Amila Sanjeewa Fernando contro Comune di Milano Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa 'nel quadro d...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al RG. 2085/2007, proposto dal sig. Muthuwadiyage Amila Saujeewa Fernando, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Bonamassa in Milano, via Visconti Venosta 2;

Contro il comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin e Maria Sorrenti, presso i quali e' elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 8, negli uffici dell'avvocatura comunale, per l'annullamento del provvedimento n. 725941/07, con il quale e' stata ordinata la cessazione immediata dell'attivita' di centro di telefonia nei locali siti in via Cesare da Sesto, 19.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Udita la parte resistente alla Camera di consiglio del 23 ottobre 2007 (relatore il dott. Paolo Passoni);

Vista l'ordinanza cautelare a 1611/07 di accoglimento a termine dell'istanza di sospensione relativa al ricorso in epigrafe, deliberata dalla sezione alla medesima Camera di consiglio in riferimento alla presente questione costituzionalita';

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa.

F a t t o

Il ricorrente e' titolare in Milano di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme "per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".

Con l'ordinanza impugnata il comune di Milano ha disposto la chiusura dell'attivita' di phone center gestita dal ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale -â ha altresi' previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attivita senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9, primo comma, lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il Collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le segue testuali prescrizioni dell'art. 8 primo comma: in servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett i); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere annientata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di un metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire in percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett.i).

Alla Camera di consiglio del 23 ottobre 2007 la sezione ha accolto â a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza â l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/06 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierna ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'art. 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'art. 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita'.

l'art. 8, nella parte (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2) in cui introduce â con immediata modifica dei regolamenti vigenti â i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli articoli 9, primo comma, lett. c) e secondo comma, nonche' 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi essercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto "con effetto immediato" la chiusura dell'esercizio di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra la difformita' rispetto a questi ultimi e' poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 gia' citato, giusta il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'art. 7, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-regione; gli art. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria â introdotte dalla legge regionale di cui trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di phone center, determinano sulla liberta' di iniziativa economica dei gestori; nonche' l'art. 15 sulla liberta' di...

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