LEGGE REGIONALE 27 Dicembre 2007, n. 69 - Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

CAPO I
Principi e organo
SEZIONE I
P r i n c i p i

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali e' un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto. 2. La presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto:

    1. art. 3, comma 4, in quanto predispone gli strumenti per garantire la partecipazione dei residenti e dei toscani all'estero alle scelte politiche regionali;

    2. art. 4, lettera m), in quanto, promuovendo soluzioni condivise sulle politiche di gestione del territorio, contribuisce alla sostenibilita' e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale;

    3. art. 4, lettera z), in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo imparzialita', trasparenza, equita';

    4. articoli 58 e 59, sulla sussidiarieta' sociale, in quanto favorisce l'iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali organizzati sia nei processi partecipativi che nella valorizzazione delle competenze diffuse nella comunita' regionale;

    5. art. 62, sulla sussidiarieta' istituzionale, in quanto prevede per gli enti locali sostegni e incentivi allo svolgimento di processi partecipativi per le loro politiche nonche' la possibilita' della gestione di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali da parte dei medesimi enti;

    6. art. 72, in quanto promuove la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali.

  2. La presente legge persegue altresi' gli obiettivi di:

    1. contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

    2. promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

    3. rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacita' di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

    4. creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la societa';

    5. contribuire ad una piu' elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;

    6. contribuire alla parita' di genere;

    7. favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

    8. sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunita' locali e regionale;

    9. valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella societa';

    10. promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

    11. valorizzare le esperienze partecipative in atto.

  3. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate in senso limitativo delle forme di partecipazione non previste nella legge stessa ne' come limitazione della piu' ampia inclusivita' di tutti i processi partecipativi.

  4. Nella definizione dei programmi regionali delle opere pubbliche, a parita' di criterio di priorita', la giunta regionale privilegia quelle opere per le quali e' previsto o si e' svolto un dibattito pubblico ai sensi del capo II.

    Art. 2.

    Titolari del diritto di partecipazione

  5. Possono intervenire nei processi partecipativi: a) i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

    1. le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato;

    2. i toscani residenti all'estero quando si trovano in Toscana;

    3. altre persone, anche su loro richiesta, che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo stesso.

    SEZIONE II
    Autorita' regionale per la partecipazione

    Art. 3.

    Istituzione e requisiti

  6. E' istituita l'autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorita'. 2. L'autorita' e' organo monocratico il cui titolare e' individuato in persona competente nell'ambito del diritto pubblico e delle scienze politiche o di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

    Art. 4.

    Nomina e durata in carica

  7. L'autorita' e' nominata dal consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza di cui all'art. 26, comma 1. 2. All'autorita' si applicano i requisiti di ineleggibilita', incompatibilita' e conflitti di interesse stabiliti dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.

  8. Il presidente del consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

  9. La commissione consiliare competente, verificato il possesso dei requisiti, effettua l'audizione dei candidati e propone con voto unanime al consiglio la nomina del candidato ritenuto piu' idoneo a ricoprire l'incarico.

  10. In caso di mancanza di unanimita', la commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'ufficio di presidenza del consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al consiglio un massimo di tre candidati per la nomina.

    Art. 5.

    C o m p i t i

  11. L'autorita': a) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II e ne cura lo svolgimento;

    1. valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi del capo IV;

    2. elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi del capo IV;

    3. definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'art. 14, comma 6;

    4. valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;

    5. cura il rapporto annuale sulla propria attivita' e lo trasmette al consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicita'; il rapporto annuale riferisce, tra l'altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale;

    6. assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi;

    7. esercita gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge.

  12. L'Autorita' trasmette i propri atti al consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.

  13. La diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte contribuisce alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attivita' di partecipazione.

    Art. 6.

    Sede, strutture, indennita'

  14. L'autorita' ha sede presso il consiglio regionale, che le assicura, anche tramite intese con la giunta regionale, la dotazione di mezzi e personale per lo svolgimento delle sue funzioni. 2. L'autorita' definisce le opportune intese con la giunta regionale, nonche' con le agenzie e con gli enti strumentali della Regione, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per attivare le necessarie forme di collaborazione fra gli uffici, ivi compresa l'utilizzazione dei dati documentali e statistici.

  15. L'autorita' riceve un'indennita' di funzione determinata con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale con riferimento all'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell'indennita' non concorre l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennita' di fine mandato dei consiglieri della Regione toscana), e successive modificazioni.

    CAPO II
    Dibattito pubblico sui grandi interventi

    Art. 7.

    Grandi interventi

  16. Per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, l'Autorita' puo' organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente il progetto preliminare. 2. Il dibattito pubblico puo' essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione del grande intervento.

    3 . Nei casi di interventi con impatto ambientale e territoriale, l'autorita' promuove le opportune intese con il garante regionale della comunicazione di cui all'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), al fine di assicurare la reciproca informazione ed il coordinamento tra lo svolgimento del dibattito pubblico e l'esercizio delle funzioni del suddetto garante.

    Art. 8.

    Domanda e ammissione

  17. La domanda di organizzare un dibattito pubblico puo' essere avanzata da: a) il soggetto proponente il grande intervento, pubblico o privato;

    1. il soggetto che contribuisce alla realizzazione dell'intervento;

    2. gli enti locali territorialmente coinvolti;

    3. almeno lo 0,50 per cento dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nella...

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