LEGGE REGIONALE 27 Novembre 2007, n. 30 - Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 29 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

  1. La Regione, in attuazione dell'art. 83 dello Statuto, definisce le funzioni del Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, determina le modalita' della sua nomina e ne disciplina il funzionamento.

    Art. 2.

    Funzioni del Difensore civico

  2. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalita' della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti. 2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialita', della legalita', della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa.

  3. Il Difensore civico non e' soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

    Art. 3.

    Ambito dell'intervento

  4. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimita' o irregolarita' riscontrati da parte di uffici o servizi: a) dell'Amministrazione regionale;

    1. degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali;

    2. delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalita';

    3. dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;

    4. degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.

  5. L'intervento del Difensore civico puo' riguardare anche le attivita' degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.

  6. Il Difensore civico puo' altresi' segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalita' di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

  7. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:

    1. a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorche' siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarita' o le disfunzioni;

    2. d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonche' nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.

  8. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.

  9. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.

  10. Il Difensore civico non puo' intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.

    Art. 4.

    Intervento del Difensore civico

    1 . Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza dell'istanza presentata, verificando in particolare sia i casi di mancata risposta, sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'art. 3, comma 4, lettera a). 2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o degli altri soggetti...

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