LEGGE REGIONALE 14 Dicembre 2007, n. 32 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55

del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 26

  1. L'art. 26 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificata ed integrata dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Procedure concertative per l'individuazione di aree di particolare rilevanza e disciplina delle aperture). - 1. La liberta' di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall'art. 12 del decreto, si applica:

    1. ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonche' a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all'art. 21;

    2. alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed alle attivita' commerciali collocate all'interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell'intero complesso;

    3. agli esercizi commerciali ubicati in piccoli borghi rurali e nuclei parimenti rurali.

  2. Le aree di cui al comma 1, lettere b) e c), sono individuate dal comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e l'azienda di promozione turtstica. L'accordo di cui al presente comma viene formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, ha validita' triennale ed e' inviato dal comune, per conoscenza, alla Regione.

  3. La convocazione dell'incontro al fine del raggiungimento dell'accordo previsto al comma 2 puo' essere richiesta al comune da qualsiasi soggetto titolato a parteciparvi. In tal caso il comune provvede entro trenta giorni alla convocazione dell'incontro.

  4. Qualora non si perfezioni l'accordo di cui al comma 2 o nel caso in cui il comune non provveda alla convocazione, la Regione, su richiesta di una delle parti indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi del capo IV della legge 7 agosto...

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