LEGGE REGIONALE 7 Novembre 2007, n. 18 - Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occu-pazionale della valle dell''Aniene.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32

del 20 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Programma straordinario di interventi

  1. La Regione, al fine di contrastare e di invertire i processi di calo demografico ed occupazionale nonche' di abbandono della residenza nei comuni della Valle dell'Aniene, interviene, con la presente legge, per promuovere la realizzazione di un programma straordinario di interventi intersettoriali, concernenti la valorizzazione ambientale, l'assetto del territorio e per lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del suddetto territorio. L'area degli interventi, interna ad un ambito territoriale omogeneo di rilevante interesse per il suo valore ambientale, storico e culturale, comprende tutti i comuni facenti parte della Comunita' montana Valle dell'Aniene, di seguito denominata "Comunita' montana" e i Comuni di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano. 2. Il programma di cui al comma 1 e' attuato mediante piani pluriennali o annuali di intervento, settoriali ed intersettoriali, secondo quanto previsto dalla presente legge.

    Art. 2.

    Obiettivi del programma straordinario

  2. Il programma straordinario di cui alla presente legge persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone a rischio sismico o di dissesto idrogeologico;

    1. la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, anche mediante l'utilizzazione di moderne metodologie della ricerca scientifica;

    2. lo sviluppo di attivita' economiche, produttive ed artigianali, di interesse sovracomunale, nei settori agricolo, turistico-ricettivo e dei servizi, compatibili con le caratteristiche peculiari della Valle dell'Aniene.

    Art. 3. Piano integrato per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico

  3. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all'art. 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano integrato pluriennale di interventi nel quale: a) sono individuati i soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attivita' sismiche e da dissesto idrogeologico e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani;

    1. sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

    2. e' quantificato l'onere finanziario complessivo e sono indicati i tempi per la realizzazione delle opere nonche' i soggetti che concorrono al finanziamento delle...

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