LEGGE REGIONALE 9 Novembre 2007, n. 19 - Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20

novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche all'art. 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 "Disciplina relativa al settore del commercio" e successive modifiche

  1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 25 maggio 2001, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo" sono sostituite dalle seguenti: "dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo";

    1. le parole: "specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3" sono soppresse.

  2. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente:

    "3. Le espressioni "vendite di fine stagione" e "saldi" sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria".

    Art. 2. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche

  3. Al comma 2 dell'art. 49 della 1egge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale n. 12/2001, le parole: "nelle sei settimane precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei trenta giorni precedenti". 2. Al comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, le parole: "Limitatamente agli esercizi di vicinato" sono soppresse.

  4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 9/2005, e' aggiunto il seguente:

    "2-ter. E' fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalita' dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie".

    Art. 3. Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche

  5. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, e'...

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