LEGGE REGIONALE 28 Settembre 2007, n. 17 - Modifiche alle leggi regionali 10 luglio 1978 n. 32 (Attivita'' di promozione culturale della Regione Lazio) e 28 aprile 2006, n. 4. (Legge finanziaria regionale per l''esercizio 2006).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28

del 10 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 e successive modifiche

  1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. (Riparto dei Fondi). -- 1. La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 1 e 2, con propria deliberazione provvede annualmente al riparto dei fondi disponibili per il sostegno delle attivita' culturali e dello spettacolo, in conformita' ai seguenti criteri e modalita':

    1. il 40 per cento delle risorse e' destinato alle iniziative di promozione culturale e di spettacolo con carattere annuale o pluriennale realizzate direttamente dalla Regione con particolare riferimento al riequilibrio dell'offerta culturale. Tali iniziative sono realizzate con le seguenti modalita':

      1) l'adozione di specifici bandi pubblici su determinate tematiche di interesse regionale;

      2) la stipula di apposita convenzione con enti pubblici o a partecipazione pubblica;

      3) la stipula di apposita convenzione con soggetti privati che detengano l'esclusiva della promozione e dell'organizzazione dell'evento stesso;

      4) le procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore in tutti gli altri casi;

    2. il 50 per cento delle risorse sono destinate alle province per lo svolgimento di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse provinciale individuate tramite specifici bandi pubblici adottati dalla provincia, rivolti agli enti locali, all'associazionismo culturale e agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro. Tali risorse sono assegnate per il 60 per cento in funzione della popolazione residente e per il 40 per cento in funzione del numero dei comuni con l'esclusione, per la Provincia di Roma, della popolazione del Comune di Roma;

    3. il 10 per cento delle risorse sono destinate al Comune di Roma per iniziative di promozione culturale e di spettacolo individuate tramite bando pubblico comunale rivolto all'associazionismo culturale ed agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.

  2. Relativamente alle iniziative di promozione culturale di cui all'art. 1 la giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, un documento di indirizzo con carattere pluriennale che...

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