Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con conseguente revoca della patente di guida da parte del prefetto - Omessa previsione della competenza del giudice della prevenzione ad emettere un provvedimento che consenta di conservare la patente al fine di pr...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita); dell'articolo 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia); e degli articoli 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con n. 3 ordinanze del 21 novembre 2006 dal Tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere rispettivamente iscritte ai nn. 397, 398 e 500 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza del 21 novembre 2006, pervenuta a questa Corte il 14 febbraio 2007 (reg. ord. n. 397 del 2007), il Tribunale ordinario di S. Maria Capua Vetere, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, ha sollevato (in via incidentale) questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita); dell'art. 10, comma 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia); del combinato disposto degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 29 e 35 della Costituzione;

che il rimettente premette di essere chiamato a delibare l'istanza con cui un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ne chiede la sospensione, al fine di proseguire nella propria attivita' lavorativa di autista;

che, per effetto dell'applicazione della misura di prevenzione, la patente di guida del prevenuto e' stata revocata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992;

che il giudice a quo, qualificando l'istanza quale "richiesta volta ad ottenere dal collegio un provvedimento che consenta di conservare la patente", osserva che essa dovrebbe venir dichiarata inammissibile, posto che "non esiste alcuna competenza del giudice della prevenzione sul punto";

che l'assetto normativo censurato e denunciato suscita dubbi di legittimita' costituzionale nel Tribunale rimettente, nella parte in cui (esso) preclude al giudice delle misure di prevenzione di apprezzare l'incidenza della revoca della patente di guida sul piano della tutela "dei diritti costituzionalmente garantiti" al prevenuto, al fine di "sindacarla", "escluderla", o comunque di "autorizzare, in presenza di gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio di attivita' lavorativa, il sottoposto alla guida di un veicolo, al fine di recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale";

che il rimettente...

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