Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati militari - Diffamazione militare - Possibilita' per il colpevole di provare, a sua discolpa, la verita' o notorieta' dei fatti attribuiti alla persona offesa - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza dell'11 ottobre 2005 dal Tribunale militare di Palermo nel procedimento penale a carico di C. C., iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale militare di Palermo, con ordinanza dell'11 ottobre 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, una causa di non punibilita' analoga a quella della prova liberatoria prevista dall'art. 596, quarto comma, del codice penale per il corrispondente delitto di diffamazione "ordinaria";

che il rimettente, quanto al fatto, riferisce unicamente che l'imputato Maresciallo dei carabinieri C.C. e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione militare aggravata in quanto avrebbe inviato a diverse autorita' un esposto dal contenuto lesivo della reputazione del Brigadiere dei carabinieri F.M., anche mediante l'attribuzione di fatti determinati;

che il collegio rimettente precisa che all'udienza del 5 ottobre 2005 la difesa dell'imputato ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza dell'art. 596, terzo e quarto comma, cod. pen. non prevede la possibilita' di provare i fatti attribuiti;

che il rimettente compie una ricognizione dei dati normativi vigenti nella quale evidenzia, in primo luogo, che l'art. 596 cod. pen., pur escludendo in via generale la prova liberatoria (primo comma), la ammette nelle limitate ipotesi contemplate nei commi secondo e terzo, prevedendo inoltre (quarto comma) che, una volta provata la verita' del fatto, l'autore...

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