Ordinanza dell'8 novembre 2005 emessa dal Giudice di pace di Palermo nel procedimento civile promosso da Barcellona Guido contro Ministero dell'interno Circolazione stradale - Divieto del sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonche' del superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o pe...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 3916 del Registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2005, tra Barcellona Guido, nato a Palermo il 13 settembre 1967 ed ivi residente in via Cesareo n. 23, ricorrente e Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, resistente.

I n f a t t o

Con ricorso, depositato in cancelleria in data 20 maggio 2005, Barcellona Guido proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 700002252433 elevato dal Ministero dell'interno - Sezione Polizia Stradale - Questura di Palermo Commissariato di P.S. "Liberta" il giorno 23 aprile 2005 per infrazione al disposto dell'art. 148, commi 11 e 16, del c.d.s.

Il ricorrente, confesso artefice della violazione prevista dall'art. 148, comma 11, c.d.s., tant'e' che provvedeva al pagamento della sanzione pecuniaria inflittagli con il verbale di contestazione oggetto della odierna opposizione (cosi' come si evince dalla copia della ricevuta postale prodotta in atti), lamenta l'applicazione a suo carico anche della sanzione della decurtazione di dieci punti dalla propria patente di guida e sostiene che tale sanzione, non prevista per l'altra violazione di maggiore gravita' di cui all'art. 148, comma 14, c.d.s., si risolve nei confronti dell'autore della infrazione in una disparita' di trattamento non consentita dall'art. 3 della Costituzione.

Eccepisce, pertanto, l'incostituzionalita' dell'art. 126-bis, c.d.s. e dell'allegata vigente tabella in relazione all'art. 148, comma 16, terzo periodo, c.d.s. e chiede la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della sua eccezione, formulando nel presente giudizio la domanda, in caso di accoglimento della eccezione medesima, della eliminazione della comminata sanzione della decurtazione di dieci punti dalla patente di guida.

I n d i r i t t o

Letti gli atti ed i documenti prodotti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 ottobre 2005, l'odierno giudice evidenzia preliminarmente che la eccezione di incostituzionalita' sollevata dall'opponente appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, posto che dall'eventuale accoglimento della predetta eccezione conseguirebbe la fondatezza della domanda, avendo, nel caso di specie, il ricorrente chiesto la eliminazione della sanzione della decurtazione di dieci punti dalla patente di guida inflittagli a seguito della contestata violazione di cui all'art. 148, comma 11...

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