Ordinanza del 12 ottobre 2007 emessa dal Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da San Paolo IMI S.p.A. contro Accinni Pia ed altri Lavoro e previdenza sociale - Trattamento pensionistico dei dipendenti di enti pubblici creditizi (in specie, Banco di Napoli) collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990 - Previsione del dir...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. R.G. 12841.05 all'oggetto: proposto da San Paolo IMI S.p.A. (Avv. Tosi, De Luca Tamajo), ricorrente, contro Accinni Pia + 50 (Avv. Ferraro, Vacirca), intimati controricorrenti, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1598.2004 in data 29 gennaio 2004 depositata il 14 maggio 2004;

Udita la relazione della causa fatta dal dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 19 aprile 2007;

Udito per i resistenti l'avv. Ferraro;

Udite le richieste del Procuratore generale dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

Rileva quanto segue.

  1. -- Con ricorso depositato in data 27 luglio 1995, gli attori, tutti pensionati del Banco di Napoli, collocati a riposo anteriormente al 31 dicembre 1990, chiedevano di sentir dichiarare il loro diritto alla perequazione automatica delle rispettive pensioni secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 357/1990. Il pretore accoglieva parzialmente la domanda e dichiarava il diritto degli attori alla conservazione della perequazione automatica della pensione con decorrenza dal 1 gennaio 1994.

  2. -- Proponeva appello il Banco di Napoli, sostenendo che il sistema di aggancio delle pensioni alla dinamica salariale dei lavoratori in servizio era stato "ridisegnato" dal decreto legislativo n. 357/1990 e dalla legge n. 421/1992; indi era stato abolito con decreto-legge n. 497/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 588/1996. Ai sensi della legge n. 449/1997, dal 1 gennaio 1998 era applicabile il regime generale di perequazione delle pensioni.

  3. -- Aderendo all'interpretazione fatta propria dalla Corte di cassazione a sezioni unite con le sentenze nn. 9023/2001 e 9024/2001, il tribunale accoglieva la domanda attrice limitatamente al periodo 1 gennaio 1994 - 26 luglio 1996.

  4. -- Tale sentenza e' stata impugnata mediante ricorso per Cassazione dalla S.p.A. San Paolo Imi, deducendo tre motivi, il primo dei quali invoca l'applicazione, quale ius superveniens dell'art. 1, comma 55, della legge n. 243/2004. Resistono con controricorso gli attori, i quali hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge n. 243/2004, che ha risolto in via di interpretazione autentica la questione, disponendo che le norme sopra ricordate "devono intendersi nel senso" sostenuto dalla societa' ricorrente. La questione viene prospettata con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 24, 25, 36, 38, 39, 40, 41, 47, 53, 101, 102, 103, 104, 108, 111, della Costituzione. Le parti hanno presentato memorie.

  5. -- Il carattere assorbente della censura sviluppata con il primo motivo impone alla Corte di esaminare preliminarmente i dubbi di legittimita' costituzionale avanzati dai controricorrenti con riferimento alla norma di interpretazione autentica, della quale la S.p.A. San Paolo chiede l'applicazione nella presente causa. Ove infatti quei dubbi dovessero rivelarsi manifestamente infondati, la Corte dovrebbe fare applicazione alla presente lite del ricordato ius superveniens con conseguente accoglimento del ricorso, in conformita' di quanto gia' ritenuto in precedenti pronunce (infra sub 7) rimanendo assorbiti i profili di censura sviluppati nel secondo e terzo motivo. Di qui la rilevanza della questione di costituzionalita'.

  6. -- E' noto che questa Corte a sezioni unite ha ritenuto (sentenze n. 9023 e 9024/2001) che il sistema di perequazione delle pensioni vigente per i lavoratori gia' pensionati al 31 dicembre 1990...

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