Sentenza Breve nº 197 da Abruzzo, L'Aquila, 29 Marzo 2012

Data di Resoluzione29 Marzo 2012
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Cesare Mastrocola, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Paolo Passoni, Consigliere

per l'annullamento

DELLA DETERMINAZIONE N. 737/AE DEL 30.1.2012 CON CUI LA REGIONE ABRUZZO HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DI OGNI ATTIVITA' ESTRATTIVA NELLA CAVA SITA IN LOCALITA' "IMPREDATORA".

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2012, proposto da:

Sarra Marmi Eredi Domenicantonio Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Santi Tomaselli, Antonello Carbonara, con domicilio eletto presso Antonello Avv. Carbonara in L'Aquila, via Guido Polidoro, 1;

Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico, Servizio Risorse del Territorio Ufficio Attivita' Estrattive, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Comune di Tornimparte in Persona del Sindaco P.T., Comune di Scoppito in Persona del Sindaco P.T.; Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Rocca S. Stefano di Tornimparte, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio De Nardis, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Avv. De Nardis in L'Aquila, via Venezuela, 2 (Pettino) (N.I.);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico, Servizio Risorse del Territorio Ufficio Attivita' Estrattive e di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Rocca S. Stefano di Tornimparte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Dopo breve premessa in fatto sulla vicenda amministrativa di cui è causa il ricorrente deduce avverso gli atti impugnati le censure di nullità del parere reso da rappresentante del Comune in sede di conferenza dei servizi,eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ,difetto di istruttoria e contraddittorietà .

In particolare rileva che il soggetto delegato ad intervenire nella conferenza di servizi non è legato da rapporto di lavoro con il Comune e che il Comune ha espresso un sostanziale diniego di proroga senza offrire una congrua motivazione.Rileva inoltre che la ricorrente aveva maturato un rilevante e legittimo...

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