Sentenza Breve nº 193 da Abruzzo, L'Aquila, 29 Marzo 2012

Data di Resoluzione29 Marzo 2012
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Cesare Mastrocola, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO-INDENNIZZO- PER LA RIPARAZIONE POST SISMA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2012, proposto da:

Carmela Ciotti, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio De Nardis, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Avv. De Nardis in L'Aquila, via Venezuela, 2 (Pettino) (N.I.);

Comune di Colledara in Persona del Sindaco P.T.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso (ed annessa domanda cautelare) con cui la sig.ra Ciotti impugna il provvedimento civico del 26.11.11 con cui è stata respinta la domanda di contributo per la riparazione post sisma dell'abitazione di sua proprietà in Colledara (qualificata di agibilità B);

Vista la motivazione dell'impugnato diniego del comune di Colledara, unicamente basata sulla tardiva presentazione della domanda di contributo, formalizzata il 19.2.2010 oltre il termine di 90 giorni dalla notifica di agibilità avvenuta in data 18.11.2009;

Vista la principale doglianze di parte, secondo cui nella disciplina di riferimento l'istanza tardiva di contributo (pur rilevante sotto altri profili) non sarebbe affatto sanzionata con la decadenza dal contributo stesso;

Ritenuto che il ricorso appare evidentemente fondato in relazione a tale censura;

Rilevato infatti che la normativa di settore prevede conseguenze decadenziali dal mancato rispetto dei termini per la presentazione delle domande di indennizzo, solamente in relazione ai benefici contributivi di autonoma sistemazione ovvero a quelli connessi alle sistemazioni alberghiere (per le unità immobiliari classificate con esito B o C, cfr. art. 11 comma 3 dell'OPCM 3843 del 19.1.2010; per gli immobili con esito di agibilità E, cfr. art. 6 OPCM 3978/2011), con analoghe sanzioni nel caso di lavori di riparazione che superano la durata prevista (art. 15 OPCM 3827/2010);

Ritenuto pertanto che ?in conformità a quanto dedotto...

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