DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26 - Regolamento riguardante le modalita'' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE). (12G0043)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e in particolare gli articoli 6, 13, 14 e 15, che recano disposizioni per l'accesso e la costituzione della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati delle amministrazioni pubbliche e il funzionamento della banca dati SIOPE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 19, commi 2 e 3, che prevede che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e privati, e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'articolo 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" che al Titolo II - bis disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente e del costitutore di una banca dati;

Considerata, a fronte delle numerose richieste di accesso ai contenuti della banca dati da parte di diversi soggetti, sia pubblici che privati, la necessita' di definire le modalita' di consultazione e cessione dei dati SIOPE, al fine di consentire alle singole amministrazioni pubbliche di confrontare i propri dati con quelli di altre Amministrazioni, di favorire l'individuazione delle procedure piu' congrue ed efficaci ad attuare forme di autocontrollo gestionale;

Ritenuto opportuno rendere disponibile a tutte le Amministrazioni pubbliche una base informativa di finanza pubblica comune e condivisa, utile per la realizzazione del federalismo fiscale e per la predisposizione delle manovre di bilancio;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 aprile 2009;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 26 febbraio 2009;

Udito il parere n. 3643/2011 reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi ,nell'adunanza del 30 agosto 2011;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 112286 del 9 novembre 2011;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Gestione del SIOPE

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' il titolare dei dati conservati nel SIOPE.

  2. La Banca d'Italia e' responsabile della gestione e sviluppo della banca dati, del trattamento dei dati conservati nel SIOPE e provvede all'attivita' necessaria a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente regolamento e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non risponde delle analisi e delle elaborazioni effettuate da altri soggetti sulla base dei dati SIOPE.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.

    Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

    Si riporta il testo degli articoli 6, 13, 14 e 15 della citata legge n. 196 del 2009:

    "Art. 6. Accesso alle banche dati e pubblicita' di elementi informativi

  4. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il

    Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

  5. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33

    e 35 con i rispettivi allegati.

  6. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

  7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data della loro adozione."

    "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche

  8. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

    (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

  9. In apposita sezione della banca dati di cui al comma

    1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della

    Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5

    maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma

    6, della presente legge.

  10. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali.

    L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati."

    "Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici

  12. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo

    13, il Ministero dell'economia e delle finanze -

    Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

    1. consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

    2. valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT