LEGGE REGIONALE 7 Dicembre 2007, n. 64 - Interventi straordinari a favore di zone colpite da eventi alluvionali per i quali e'' stata definitivamente accertata la responsabilita'' della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

  1. Al fine di sostenere le popolazioni dei comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Poggio a Caiano, colpite da eventi alluvionali per i quali la Regione e' stata ritenuta responsabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, e' destinato un contributo straordinario di complessivi euro 15.000.000,00 ripartito in sei rate annuali di uguale importo da erogarsi nel corso del periodo 2007/2012.

    Art. 2

    Assegnazione delle risorse ai comuni

  2. La somma di cui all'art. 1, tenuto conto dell'entita' complessiva dei danni subiti, dell'entita' dei benefici gia' erogati per i medesimi eventi, del numero dei soggetti colpiti e del grado di responsabilita' accertato a carico della Regione, e' assegnata ai singoli comuni nella seguente misura: a) comune di Campi Bisenzio - euro 4.900.000,00; b) comune di Lastra a Signa - euro 300.000,00; c) comune di Poggio a Caiano - euro 9.800.000,00. 2. I comuni provvedono all'erogazione delle somme ricevute ai soggetti indicati nell'art. 3.

    Art. 3

    Criteri per l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati

  3. Il contributo straordinario e' erogato ai soggetti danneggiati dagli eventi di cui all'art. 1 i quali, al verificarsi dell'evento alluvionale, abbiano avanzato al comune istanza di indennizzo. 2. Sono escluse dal contributo le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, salvo i successori a titolo universale delle persone fisiche destinatarie del contributo di cui all'art. 1. 3. I comuni erogano la somma ricevuta secondo criteri e procedure individuate dai singoli comuni, destinandone comunque almeno l'80 per cento a proprietari e detentori di civili abitazioni per danni subiti a beni mobili o immobili. 4. A coloro che hanno gia' ricevuto a titolo di contributo, risarcimento danni o indennizzo da enti pubblici e privati, una somma superiore a quella derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3, non e' erogato alcun contributo.

    Art. 4

    Obbligo di rendiconto

  4. Il contributo straordinario di cui alla presente legge e' soggetto ad obbligo di rendiconto di cui all'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali)...

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