LEGGE REGIONALE 11 Dicembre 2007, n. 65 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (norme in materia di Polizia comunale e provinciale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2006

  1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (norme in materia di Polizia comunale e provinciale), e' sostituito dal seguente: "1. La Regione programma e realizza le attivita' formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 avvalendosi della fondazione scuola interregionale di Polizia locale di cui all'art. 10-bis.". 2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2006 e' sostituito dal seguente: "3. Le attivita' formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che puo' prevedere la gestione delle attivita' da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.".

    Art. 2

    Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 12/2006

  2. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 12/2006 e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Fondazione scuola interregionale di Polizia locale). -- 1. La Regione, ai sensi dell'art. 51 dello statuto, aderisce alla fondazione denominata scuola interregionale di Polizia locale gia' costituita dal comune di Modena, in qualita' di socio fondatore unitamente alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria. 2. Attraverso la fondazione, che ha quale scopo principale la gestione della scuola interregionale di Polizia locale con sede in Modena, la Regione persegue la finalita' di sviluppare le attivita' di formazione del personale appartenente alla Polizia locale, contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale; persegue inoltre lo sviluppo delle attivita' di ricerca nella materia. 3. L'adesione di cui al comma 1 e' perfezionata a seguito dell'approvazione dello statuto della fondazione da parte del consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale. 4. La Regione partecipa al fondo di dotazione della fondazione con un conferimento di euro 200.000,00. Annualmente, sulla base del piano delle attivita' formative adottato dalla fondazione, la Regione individua le attivita' formative di proprio interesse ed attribuisce al fondo di gestione della fondazione le...

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