LEGGE REGIONALE 11 Dicembre 2007, n. 66 - Servizi postali e di prossimita''. Interventi di sostegno ai comuni disagiati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto

  1. La Regione favorisce il mantenimento e la diffusione di attivita' e servizi di prossimita' nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione o cattivo funzionamento delle attivita' e dei servizi medesimi. 2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge: a) promuove l'introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento delle attivita' e dei servizi, e modalita' di offerta improntate alla multifunzionalita'; b) sostiene i comuni che si associano per affrontare le situazioni di disagio delle comunita' locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attivita' e dei servizi, con particolare riguardo al servizio postale.

    Art. 2

    Centri multifunzionali

  2. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalita' economica e sociale, i comuni possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di piu' attivita' e servizi, in particolare di servizi pubblici di sportello ai cittadini e di attivita' e servizi di prossimita', nel rispetto della vigente normativa che disciplina dette attivita' e servizi. 2. I servizi di prossimita' attivabili nei centri multifunzionali di cui al comma 1 sono: a) quelli erogati da soggetti privati ed essenziali per la vita delle Comunita' locali, di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"); b) quelli erogati da soggetti pubblici e privati e comunque utili per la vita delle comunita' locali, quali i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, di riscossione delle entrate comunali, di tesoreria, ambientali, energetici, postali, artigianali, turistici, culturali, di volontariato ed altri. 3. Ai fini del comma 1, sono considerati territori caratterizzati da rischi di marginalita' economica e sociale: a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, risultano...

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