LEGGE REGIONALE 19 Novembre 2007, n. 60 - Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39

del 26 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/ CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), cosi' come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.

    Art. 2.

    Condizioni per il prelievo in deroga dello storno

  2. Per fare fronte alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, e' consentito il prelievo della specie storno, con le modalita' di cui all'art. 3 e nei periodi indicati all'art. 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.

    Art. 3.

    Modalita' del prelievo in deroga dello storno

  3. Per la tutela delle produzioni agricole, e' consentito il prelievo della specie storno nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007. 2. Il prelievo e' consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria con i mezzi di cui all'art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento.

  4. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina.

    Art. 4.

    Tempi del prelievo in deroga

  5. Il prelievo dello storno e' consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007. 2. Il prelievo non e' consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia.

    Art. 5.

    D i v i e t i

  6. E' vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge.

    Art. 6.

    C o n t r o l l i

  7. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti ed alle guardie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994...

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