LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2007, n. 27 - Riduzione del numero di componenti degli organi del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell''azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 21 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001

  1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal presidente e da due componenti.".

  2. Il primo capoverso del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente:

    "6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.".

  3. Il comma 5 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente:

    "5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.".

  4. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente:

    "1. Ai componenti del Comitato e' corrisposta, per dodici mensilita' annuali, un'indennita' mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

    1. per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

    2. per gli altri componenti, trenta per cento.

  5. Sono abrogati:

    1. i commi 2, 3 e 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1 del 2001;

    2. il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1 del 2001;

    3. le parole ", a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1", contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1 del 2001.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989

  6. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) e' sostituito dal seguente: "1. La Commissione amministratrice e' formata dal presidente e da altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome.".

  7. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7. (Revisore contabile). -...

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