LEGGE REGIONALE 21 Dicembre 2007, n. 28 - Disposizioni per l''acquisizione di beni e servizi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

1 del 21 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e principi

  1. La presente legge detta norme in ordine alle attivita' di acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento delle attivita' di acquisizione di beni e servizi secondo i principi di imparzialita', trasparenza, proporzionalita', adeguatezza, qualita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

  2. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione) ed il ricorso alla struttura regionale, di seguito denominata "Agenzia Intercent-ER", a tal fine istituita.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti. 2. Si applicano altresi', ad eccezione dell'art. 14, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.

  4. I soggetti di cui ai commi 1e 2, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.

    Art. 3.

    Sistema regionale di acquisto

  5. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le modalita' previste dal Capo VI della medesima legge. 2. Nei casi in cui e' consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.

    Art. 4.

    Programmi di acquisizione

  6. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alle acquisizioni di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo. 2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalita' per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.

  7. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorita', i criteri e gli indirizzi da seguire, nonche' le strutture organizzative cui sono destinati.

  8. I programmi sono pubblicati sul "profilo di committente" della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione e' effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

  9. I dirigenti, secondo modalita' individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice:

    1. attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalita' dei servizi.

    Art. 5.

    Elenco dei fornitori

  10. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalita' di organizzazione, aggiornamento e conservazione. Possono altresi' avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER. 2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10.

  11. I requisiti e le modalita' di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice.

    Art. 6.

    Responsabile del procedimento

  12. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza. 2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attivita' di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata puo' nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.

  13. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, e' responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.

  14. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006, assicura l'impulso alle fasi...

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