LEGGE REGIONALE 18 Settembre 2007, n. 16 - Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, a contrasto e all''emersione del lavoro non regolare.

CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27

del 25 settembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La Regione, in conformita' all'art. 4, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un piu' agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalita'. 2. La Regione favorisce e promuove la qualita' del lavoro e, nel mercato del lavoro, assicura la piu' ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico e delle differenze che impediscono e limitano l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della Costituzione.

    Art. 2.

    Finalita' e obiettivi

  2. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, detta disposizioni dirette a: a) contrastare il lavoro non regolare e non sicuro;

    1. favorire l'emersione del lavoro non regolare e, piu' in generale, dell'economia sommersa.

  3. La finalita' di cui al comma 1, lettera a) e' perseguita, in particolare, mediante:

    1. il dialogo sociale;

    2. la promozione della cultura della legalita' e della responsabilita' sociale delle imprese;

    3. la programmazione ed il coordinamento di iniziative di sviluppo in ambito territoriale o settoriale;

    4. il sostegno alla creazione di reti locali fra operatori economici e sociali;

    5. il sostegno all'attivita' ispettiva e di controllo, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

    6. il riconoscimento di incentivi alle imprese.

  4. La finalita' di cui al comma 1, lettera b) e' perseguita, in particolare, mediante:

    1. il supporto dei servizi per l'impiego;

    2. la promozione della stabilizzazione occupazionale;

    3. il sostegno ai processi di emersione fiscale e contributiva;

    4. gli interventi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

    Art. 3.

    Ruolo della Regione

  5. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 2, esercita direttamente le funzioni di programmazione e di indirizzo, stipula appositi protocolli di intesa finalizzati al contrasto al lavoro non regolare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' provvede a promuovere forme di collaborazione ed azioni sinergiche con gli altri organi competenti dell'amministrazione statale, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza in materia di lavoro e in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. 2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 16, adotta, annualmente, con propria deliberazione, un atto di indirizzo programmatico per le attivita' ispettive, che sottopone all'organismo di coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

  6. La Regione promuove coordinamenti interistituzionali con gli organismi e gli enti preposti competenti in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro affinche' siano effettuati controlli specifici nel settore degli appalti.

  7. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, una cabina di regia, al fine di:

    1. coordinare l'attivita' di vigilanza ed ispezione dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle Aziende unita' sanitarie locali nonche' degli altri enti che, a vario titolo, hanno competenza in materia a livello regionale;

    2. armonizzare le attivita' di cui alla lettera a) con quanto previsto al comma 2.

    CAPO II
    Disposizioni per la trasparenza e la legalita' e misure dirette al
    contrasto del lavoro non regolare

    Art. 4.

    Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti

  8. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, ai finanziamenti riguardanti risorse comunitarie, statali o regionali concessi o erogati dalla Regione, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007), e' subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

    1. rispetto e integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

    2. rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative;

    3. possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);

    4. rispetto degli indici di congruita' di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato;

    5. rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;

    6. assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

  9. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il datore di lavoro, imprenditore e non, beneficia dei finanziamenti concessi o erogati e fino ai tre anni successivi all'approvazione della rendicontazione prevista dalla normativa vigente in materia.

    Art. 5.

    Revoca dei finanziamenti ed esclusione

  10. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui all'art. 4, previo accertamento da parte degli organi competenti come individuati dal regolamento di attuazione ed integrazione previsto dall'art. 18, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo. 2. La recidiva nell'inosservanza grave dei requisiti comporta, inoltre, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonche' dalla partecipazione ad ogni gara d'appalto indetta dalla Regione o da altri enti indicati all'art. 7, comma 1.

  11. Il datore di lavoro, imprenditore e non, che fruisca dei finanziamenti e che non ottemperi all'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, e' soggetto alla revoca del finanziamento, all'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo e all'esclusione, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio.

    Art. 6.

    Responsabilita' sociale delle imprese

  12. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilita' sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualita' del lavoro, sentita la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, i criteri per la valutazione della responsabilita' sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo confronto con la...

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