Sentenza nº 624 da Council of State (Italy), 21 Febbraio 2008

Data di Resoluzione21 Febbraio 2008
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.624/2008

Reg.Dec.

N. 4506 Reg.Ric.

ANNO 2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4506 del 2007 proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Innocenti Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Gozzi e Emanuela Mazzola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via G. Bettolo n. 17;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione dell'appellato;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del 13 novembre 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi, per il Ministero ricorrente, l'avvocato dello Stato Nadia Palmieri e, per la parte appellata, gli avvocati Gozzi e Mazzola;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

  1. Con ricorso n. 4487/2001 proposto innanzi al TAR per il Lazio, l'agente della Polizia di Stato Mario Innocenti chiedeva l'annullamento - unitamente a tutti gli altri atti comunque connessi - del decreto 15.12.2000 n. 333-D/3743 del Capo della Polizia, Direttore generale della Pubblica Sicurezza, con il quale era stata disposta nei suoi confronti la destituzione dal servizio a decorrere dal 3.10.1997.

    Esponeva l'istante che, dopo la sospensione cautelare dal servizio in data 30.9.1997, adottata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DPR n. 737/1981, il Consiglio provinciale di disciplina aveva proposto, con delibera del 22.10.2000, nei suoi confronti la destituzione ai sensi dell'art. 7 del D..P.R. n. 737/1981, delibera alla quale aveva fatto seguito, infine, il provvedimento impugnato, basato sul presupposto che con la sentenza in data 29.10.1999, divenuta irrevocabile dal 29.12.1999, del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, il ricorrente stesso era stato condannato, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., alla pena di mesi tre di reclusione e £ 750.000 di multa.

    A sostegno del gravame, l'interessato deduceva, quindi, con nove motivi di diritto, censure di violazione art. 21 del DPR 737/1981; erronea e falsa applicazione art. 9 L. 19/90; violazione art. 9 del DPR 737 del 1981; (Corte cost. n. 197/1999); estinzione del procedimento disciplinare per decorso del termine perentorio; violazione art. 24 del CCNL Comparto Ministeri del 16.5.1995; estinzione del procedimento per decorso del termine perentorio; contraddittorietà tra più atti; violazione di norme interne e circolari; estinzione del procedimento disciplinare; violazione di legge; erronea applicazione art. 9 L. 19/90; illegittimità per violazione di legge; eccesso di potere; violazione art. 1 del DPR 737/1981; violazione art. 3 L. 241/90; mancanza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione; illegittimità per violazione di legge; violazione artt. 19 e 20 DPR 737 del 1981; violazione della l. 241/90; illegittimità per eccesso di potere; mancanza di autonoma valutazione dei fatti, illegittimità per violazione di legge; violazione art. 1 del DPR 737 del 1981; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

    Nel giudizio si costituiva l'Amministrazione intimata che si opponeva al ricorso, concludendo per la sua reiezione.

  2. Con la sentenza in epigrafe specificata, l'adito TAR accoglieva il proposto gravame, ritenendolo fondato in relazione al primo ed assorbente motivo, con il quale l'interessato aveva prospettato - richiamando l'art. 9, comma 2, della legge 7.2.1990 n. 19 e la decisione della Corte Costituzionale n. 197 del 1999 - l'inapplicabilità della predetta disposizione al personale dipendente dalla Polizia di Stato e l'applicabilità, invece, delle norme di cui al T.U. n. 737 del 1981 (in particolare, dell'art. 9, che fissa il termine di...

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