Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 31 gennaio 2007 nel procedimento civile promosso da Del Vecchio Enrico ed altra contro Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Societa - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina in...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi alla causa civile iscritta al n. R.G. 38134/2005, nello sciogliere la riserva formulata all'udienza collegiale tenutasi il 17 gennaio 2007 osserva

I n f a t t o

Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2005 i coniugi Del Vecchio Enrico e del giudice Maria Ivana, correntisti dell'Agenzia n. 5 di Napoli della S.p.A. Monte dei Paschi di Siena, riferivano di aver impartito alla suddetta banca ordini di acquisto di titoli argentini per il complessivo importo di 150.000,00 euro in parte depositati nel dossier titoli n.92050016562, cointestato ad entrambi, ed in parte nel dossier titoli n. 92050090769, intestato al solo Del Vecchio. Detti acquisti, avvenuti su proposta e sollecitazione dei funzionari dell'istituto di credito, venivano effettuati nella convinzione che si trattasse di un investimento sicuro, con restituzione garantita del capitale, ad opera degli istanti che avevano sempre dimostrato scarsa propensione al rischio. In data 20 dicembre 2001 lo Stato argentino, la cui precaria situazione economica era ben nota agli operatori del settore, aveva tuttavia dichiarato di non poter soddisfare i titoli obbligazionari emessi interrompendo il pagamento degli interessi e non dando corso al rimborso del capitale.

Tanto premesso gli istanti, assumendo che la S.p.A. Monte dei Paschi di Siena aveva dato corso ad ordini d'acquisto privi della necessaria forma scritta, aveva agito in conflitto di interessi ed aveva violato la normativa di settore omettendo di richiedere agli investitori notizie circa la loro esperienza finanziaria e propensione al rischio, di consegnare loro il documento sui rischi generali degli investimenti e di fornire le dovute informazioni circa la natura ed i rischi della specifica operazione, la conveniva in giudizio chiedendo al tribunale adito di dichiarare la nullita' dei contratti di intermediazione finanziaria in questione per le indicate causali con condanna della banca alla restituzione della somma di 128.000,00 euro in favore della coppia e della residua somma di 22.000,00 euro in favore del solo Del Vecchio.

In subordine veniva richiesto al tribunale di dichiarare la risoluzione per inadempimento degli indicati contratti sulla scorta delle contestate violazioni con condanna in ogni caso dell'istituto di credito al risarcimento del danno patito da ragguagliare al capitale perduto per effetto del default dello Stato argentino. Con comparsa di risposta notificata il 30 gennaio 2006 la S.p.A. Monte dei Paschi di Siena resisteva alla domanda di cui invocava il rigetto deducendo che: a) l'obbligo della forma scritta risultava assolto mediante la redazione per iscritto del contratto quadro di negoziazione e deposito titoli non essendo richiesta tale forma anche per i singoli ordini di negoziazione; b) il prospettato conflitto di interessi non sussisteva in quanto, alla data delle operazioni di acquisto, i bond argentini non presentavano particolari elementi di rischio che potessero indurre la banca ad "alleggerire" il proprio portafoglio titoli; c) nessuna sollecitazione all'investimento avevano ricevuto gli istanti che si erano spontaneamente interessati all'acquisto dei titoli de quo e si erano risolti ad effettuarlo dopo una puntuale informativa circa i rischi generali e particolari dell'investimento e dopo aver dichiarato in piu' occasioni di avere un'elevata esperienza in ambito finanziario ed un'alta propensione al rischio puntando alla massima remunerativita' del capitale investito nella consapevolezza dell'alea connessa a tale scelta.

Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di nullita' degli ordini d'acquisto, la convenuta spiegava infine domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna avversaria alla restituzione dei titoli obbligazionari e delle somme percepite con le cedole medio tempore incassate. Operata la notifica di memorie di replica ai sensi degli artt. 6 e 7 decreto legislativo n. 5/2003, gli attori notificavano alla banca convenuta istanza di...

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