Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata - Denunciato contrasto con i principi di ragionevolezza, della funzione rieducativa della pena, di legali...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 30 gennaio e del 6 marzo 2007 dal Tribunale di Roma, del 5 dicembre 2006, del 29 e del 25 gennaio 2007 dal Tribunale di Prato, del 21 febbraio 2007 dal Tribunale di Firenze, del 13 febbraio 2007 dalla Corte d'Appello di Torino, del 18 aprile 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, dell'8 giugno 2007 dal Tribunale di Roma, del 7 e del 30 marzo 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, rispettivamente iscritte ai numeri 391, 488, 516, 518, 582, 587, 606, 656, 657, 675 e 676 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con tre ordinanze di analogo tenore, emesse il 30 gennaio 2007 (r.o. n. 391 del 2007), il 6 marzo 2007 (r.o. n. 488 del 2007) e l'8 giugno 2007 (r.o. n. 657 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - e, limitatamente all'ordinanza r.o. n. 488 del 2007, anche in riferimento all'art. 24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.;

che il giudice a quo - chiamato a giudicare persone imputate di detenzione o cessione illecita di sostanze stupefacenti, con l'aggravante della recidiva reiterata - premette che risulterebbe configurabile, stante la non elevata quantita' dello stupefacente detenuto e le modalita' della condotta, la circostanza attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entita', di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): circostanza che comporta l'applicazione della pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 26.000, in luogo di quella edittale, assai piu' severa, prevista dal comma 1 dello stesso art. 73 (reclusione da sei a venti anni e multa da euro 26.000 ad euro 260.000);

che, cio' premesso, il rimettente osserva che l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nel disciplinare il cosiddetto giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee, stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata;

che, di conseguenza, l'attenuante di cui al citato art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 potrebbe essere considerata, al piu', equivalente all'aggravante contestata: sicche' all'imputato andrebbe inflitta una pena minima di sei anni di reclusione ed euro 26.000 di multa;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalita' della pena, desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., giacche' solo una pena proporzionata all'offesa sarebbe in grado di assolvere alla sua composita funzione retributiva, intimidatrice e rieducativa, e di armonizzarsi con i principi di eguaglianza e di personalita' della responsabilita' penale;

che - precludendo il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata - la norma impugnata verrebbe, per contro, ad uniformare il trattamento sanzionatorio di situazioni anche profondamente diverse, imponendo l'applicazione di pene che possono risultare del tutto sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto e, come tali, inidonee ad esplicare una funzione rieducativa;

che questi effetti negativi risulterebbero ancor piu' evidenti in rapporto ad ipotesi criminose come quella oggetto dei giudizi a quibus , caratterizzate da una marcata differenza della risposta sanzionatoria tra la fattispecie ordinaria e quella attenuata: col risultato di equiparare, quoad poenam, il narcotrafficante all'occasionale cedente di modeste dosi di stupefacente;

che, inoltre, verrebbero allineati nel trattamento sanzionatorio anche autori dalle personalita' del tutto diverse: gli imputati ritenuti meritevoli di una pluralita' di attenuanti e quelli ai quali ne sia riconosciuta una sola; i recidivi per reati "bagatellari" e i recidivi per reati gravissimi; i recidivi per reati risalenti nel tempo e quelli per reati recentemente commessi;

che le ordinanze r.o. n. 488 e n. 657 del 2007 evidenziano, altresi', come un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost. si connetta al fatto che l'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge...

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