Ordinanza del 19 ottobre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto dal Laboratorio d'Analisi Santilio Franco S.r.l. ed altro contro Ministero della salute ed altri Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'applicaz...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza

A) sul ricorso n. 697/2007, proposto da Laboratorio d'analisi Santilio Franco S.r.l. e da Laboratorio d'analisi Burano Santilio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso, il medesimo, in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;

Contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto presso la sede della stessa, in Lecce, Via F. Rubichi, 23; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Ornella Di Lecce ed elettivamente domiciliata in Lecce, viale Aldo Moro, 1, presso l'Ufficio regionale del Contenzioso; Asl Taranto, in persona del Commissario straordinario pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Vito Lorenzo Vieli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Sticchi Damiani, in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

della nota 6 marzo 2007, prot. n. 0001667/P della ASL TA, notificata alle ricorrenti in data 10 marzo 2007, nella parte in cui e' stata comunicata la determinazione che le strutture ricorrenti debbano applicare una riduzione tariffaria nella misura del 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;

della presupposta e non conosciuta nota prot. n. 24/11966 AOS/2 del 29 dicembre 2006, della Regione Puglia;

della presupposta e non conosciuta nota regionale 25 gennaio 2007;

della delibera della Giunta regionale pugliese 3 aprile 2007, n. 404, recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e le relative tariffe";

del presupposto d.m. della Sanita' del 12 settembre 2006 concernente "Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie";

di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale.

B) Sui motivi aggiunti al predetto ricorso, proposti da Laboratorio d'analisi Santilio Franco S.r.l. e da Laboratorio d'analisi Burano Santilio, rappresentati e difesi come sopra;

Contro ASL Taranto, in persona del Commissario straordinario pro tempore; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. pro tempore; Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi come sopra, per l'annullamento, previa sospensiva:

della nota dell'Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia, prot. n. 24/729/SP in data 18 giugno 2007 e della nota dell'ASL Taranto n. 4540/P in data 25 giugno 2007, nella parte in cui dispongono che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate dalle ricorrenti sono quelle rivenienti dall'art. 33 della l.r. n. 10/2007;

nonche' di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute, della regione Puglia e dell'ASL Taranto;

Visti i motivi aggiunti;

Viste le ordinanze 1° giugno 2007, n. 488, e 31 luglio 2007, n. 759, con cui e' stata disposta istruttoria;

Uditi nella Camera di consiglio del 27 settembre 2007 il relatore, ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Gianluigi Pellegrino, Ruggiero (per delega dell'avv. Vieli), Luigi Quinto (per delega dell'avv. Di Lecce) e l'avv. dello Stato Libertini.

Considerato che nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti sono dedotti i seguenti vizi:

incompetenza. Violazione di legge. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 796, lettera o), legge 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.;

incostituzionalita' dell'art. 33 l.r. n. 10/2007 e, ove occorra, dell'art. 1, comma 796, let. o), della legge n. 296/2006.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue

I) Le strutture ricorrenti sono provvisoriamente accreditate con il Servizio sanitario regionale della Puglia (e per esso con l'ASL Taranto) per l'erogazione di prestazioni sanitarie afferenti la branca della Patologia clinica. Il rapporto di accreditamento con il S.S.R. (art. 8-quater e seguenti del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) presuppone, come e' noto:

la fissazione da parte dell'ASL competente per territorio nei confronti delle strutture accreditate dei c.d. tetti di spesa annuali, i quali esprimono il limite massimo di prestazioni che l'Amministrazione sanitaria ritiene di acquistare dagli operatori privati nell'anno di riferimento (sulla questione dei tetti di spesa nella Regione Puglia, vedasi per tutte l'ordinanza della sezione n. 8968/2003 - con cui era stata rimessa alla Corte costituzionale la q.l.c. di una norma regionale che stabiliva i criteri essenziali a cui le ASL debbono attenersi nella determinazione dei tetti di spesa - e la relativa sentenza della Consulta n. 111 del 2005, a cui ha fatto seguito la recente decisione n. 257 del 2007, relativa, questa seconda, ad un'ulteriore q.l.c. sollevata sempre dalla Sezione con ordinanza n. 4275/2005);

la remunerazione di tali prestazioni a tariffa (art. 8-quinquies, let. d), e art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992). Al riguardo, con d.m. 22 luglio 1996 il Ministero della salute aveva stabilito le tariffe massime relative alle prestazioni della branca di patologia clinica, tariffe che le regioni erano libere di recepire tout court o, al contrario, di prendere a base per un'autonoma determinazione dei corrispettivi dovuti alle strutture private, sopportando pero' gli eventuali costi differenziali (la regione Puglia, per inciso, ha stabilito di determinare proprie tariffe e cio' ha fatto con varie deliberazioni di Giunta regionale - ad esempio, deliberazione n. 3784/1998, depositata in atti).

L'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha da ultimo ribadito le linee fondanti del sistema, stabilendo, nella sua formulazione originaria, che "Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima modalita' e i medesimi criteri si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005";

la stipula di contratti individuali per adesione (qualificabili civilisticamente come contratti di somministrazione) fra ASL territorialmente competente e...

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