Ordinanza del 9 febbraio 2007 emessa dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile promosso da S.R. Termotecnica S.n.c. contro Comune di Crespina Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non immediatamente identificato al momento dell'i...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 528/2005 R.G., promossa da S.R. Termotecnica S.n.c., con sede in Cascina (Pisa), via Friuli n. 3/5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. Daniela Bilotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Santa Maria n. 9, Pisa, ricorrente;

Contro Comune di Crespina, in persona del sindaco pro tempore, resistente.

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981 e succ. modif.

1) Con ordinanza del 22 novembre 2005 questo giudice ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente identificato al momento della violazione commessa ed accertata, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per le ragioni che di seguito si richiamano:

"Un primo profilo di costituzionalita' che si rimette al vaglio della Corte concerne la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la "ragionevolezza" di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, preveda un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in una situazione uguale (cfr . ad es. Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato puo' trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di ragionevoli motivi oggettivamente rilevabili a giustificazione di tale trattamento differenziato.

Nel caso specifico il difetto di ragionevolezza risulta rilevabile in considerazione del fatto che la norma di cui all'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., che stabilisce l'obbligo per il proprietario di comunicare i dati del conducente, si configura in sostanza come un obbligo di denuncia di violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalita' dei cittadini, laddove invece un obbligo di denuncia di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto configurabili come illeciti di natura piu' grave rispetto agli illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, mentre a sua volta il cittadino, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o...

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