LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2007, n. 23 - Costituzione e funzionamento della consulta di garanzia statutaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 176 del 5 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e composizione

  1. La consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata "Consulta", e' un organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna, composto secondo le modalita' previste dall'art. 69 dello statuto. 2. Possono essere nominati componenti della consulta: a) magistrati e magistrate in quiescenza o fuori ruolo; b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative; c) avvocati e avvocate iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni; d) figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.

    Art. 2.

    Compiti e funzioni

  2. La consulta svolge le seguenti funzioni: a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi; b) dichiara le modalita' di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello Statuto regionale; c) esprime pareri di conformita' allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale; d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri previsti dallo statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa popolare e di referendum. 2. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del consiglio delle autonomie locali, oppure su richiesta della giunta regionale, la consulta esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo statuto regionale, anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione. 3. I pareri della consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e al presidente dell'assemblea legislativa per le determinazioni di rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere espresso.

    Art. 3.

    E l e z i o n i

  3. La consulta e' nominata dall'assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento. 2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il presidente del consiglio delle autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei componenti la consulta. 3. I componenti della consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.

    Art. 4.

    P r e s i d e n t e

  4. La consulta elegge il presidente con le modalita' di cui all'art. 33, comma 4, dello statuto regionale. 2. Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso presidente eletto ai presidenti dell'assemblea legislativa, della giunta regionale e del consiglio delle autonomie locali. 3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica, designa fra i componenti della consulta quello destinato a sostituirlo in caso di impedimento.

    Art. 5.

    Sostituzione...

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