LEGGE REGIONALE 12 Novembre 2007, n. 56 - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/1999

1) La lettera c bis) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), e' sostituita dalla seguente: "c bis) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici, nonche' le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente, nonche' procedure di diagnostica strumentale non complementari all'attivita' clinica, con refertazione per terzi.".

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8/1999

  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: "1 . Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), sono definiti con regolamenti attuativi della presente legge i requisiti generali e specifici per: a) le strutture di cui all'art. 1 comma 1, lettera a); b) gli studi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), con l'individuazione di requisiti differenziati in relazione alla maggiore o minore invasivita' delle procedure effettuate o a rischio per l'utente.".

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 8/1999

    1 . Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, e' inserita la seguente: "f-bis) ogni altra struttura che eroghi le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).". 2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: "2. Sono altresi' soggetti ad autorizzazione gli studi professionali singoli o associati per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, relativamente agli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per il paziente, nonche' procedure di diagnostica strumentale non complementari all'attivita' clinica, con refertazione per terzi, individuati dal regolamento di cui all'art. 2.". 3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999, e' inserito il seguente: "2-bis. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' gli studi, individuati dal regolamento contenente i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c bis), che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasivita' o di minor rischio per l'utente.". 4. Nel comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1999 la parola: "altresi" e' soppressa.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 8/1999

  2. L'art. 6 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. (Autorizzazione e dichiarazione di inizio attivita). - 1 . Le richieste di autorizzazione per le strutture sanitarie e gli studi professionali nonche' le dichiarazioni di inizio attivita' per gli studi professionali, sono subordinate all'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, in relazione alle specifiche tipologie di prestazioni di cui all'art. 1. 2. Sono oggetto di' autorizzazione o di dichiarazione di inizio attivita': a) l'apertura e l'esercizio; b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attivita'; c) l'ampliamento e la riduzione dei locali, nonche' le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformita' della struttura ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1; d) il trasferimento in altra sede.".

    Art. 5.

    Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8/1999

  3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999 e' sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneita' nelle modalita' di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL e...

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