LEGGE REGIONALE 12 Novembre 2007, n. 57 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 21 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 41/2005

  1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale dopo le parole: "loro affidata," sono inserite le seguenti: "e alle persone che accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema sociale integrato,".

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2005

  2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005, dopo le parole: "la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi dai comuni del territorio", sono inserite le seguenti: "con indicazione delle capacita' di intervento in termini sia di strutture che di servizi,". 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2005 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche con riferimento al fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali; ".

    Art. 3.

    Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale n. 41/2005

  3. L'art. 41 della legge regionale 41/2005 e' sostituito dal seguente: "Art. 41. (Sistema informativo sociale regionale). - 1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalita' organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. 2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilita', le informazioni richieste affinche' confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.".

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 47 della legge regionale 41/2005

  4. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005, e' inserito il seguente: "2-bis. Gli enti locali, le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT