REGOLAMENTO REGIONALE 9 Agosto 2007, n. 9 - Disciplina dell''attivita'' di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l''esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell''acquacoltura).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t to

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura), le attivita' di pescaturismo. 2. Ai fini del presente regolamento, e' considerato operatore di pescaturismo l'imprenditore ittico che esercita le attivita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14/2005.

    Art. 2.

    Connessione con l'attivita' di pesca professionale

  2. Ai fini del criterio della prevalenza di cui all'art. 10 della legge regionale n. 14/2005 l'operatore di pescaturismo deve dedicare allo svolgimento di tale attivita' un tempo inferiore rispetto al tempo dedicato, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attivita' di pesca professionale. 2. Il calcolo del tempo di lavoro per le attivita' di pescaturismo svolte in forma associativa o cooperativa e' determinato sommando il tempo di lavoro di ciascun socio.

    Art. 3.

    Attivita' di pescaturismo

  3. L'operatore di pescaturismo puo' svolgere le seguenti attivita': a) organizzazione e assistenza della pratica della pesca sportiva nei bacini lacustri da parte di pescatori provvisti di regolare licenza sportiva, a riva o su imbarcazioni autorizzate all'esercizio della pesca professionale mediante l'impiego degli attrezzi di pesca sportiva previsti dal regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5; a tali modalita' di pesca possono accedere saltuariamente anche soggetti non in possesso della licenza sportiva; b) organizzazione e assistenza della osservazione o collaborazione alle attivita' di pesca professionale in modo saltuario da parte di soggetti non in possesso della licenza di pesca professionale; c) attivita' turistico-ricreative finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura delle acque interne quali, in particolare, brevi escursioni lungo le rive lacuali, visite guidate ai sistemi lacustri con percorsi naturalistici e gastronomici; d) vendita o degustazione di prodotti ittici locali e preparazione e somministrazione pasti a bordo o a terra in locali nella disponibilita' dell'operatore, solo se connesse alle...

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